dell'
Associazione Nastro Rosso Bologna per la lotta alla droga
- Organizzazione non lucrativa di utilità sociale .
DENOMINAZIONE
OGGETTO SEDE
Art.
1 -
È costituita una Associazione denominata "Associazione
Nastro Rosso Bologna per la lotta alla droga - Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale"., in breve "A.N.R.
Bologna - ONLUS".
L'Associazione
assume nella propria denominazione la qualificazione di
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in
breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo
ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione
esterna della medesima.
Art.
2 -
L'Associazione, che opera per l'esclusivo perseguimento
di finalità di solidarietà sociale e senza
alcuno scopo di lucro in un contesto di struttura liberamente
e democraticamente autogestita, persegue, attraverso la
partecipazione attiva, gratuita e volontaria di tutti gli
Associati le seguenti finalità:
Assicurare
un adeguato sostegno e supporto ai tossicodipendenti
teso
al superamento di questa loro condizione nelle diverse
fasi della disintossicazione, programma di recupero
e reinserimento
sociale;
Fornire
ai familiari della persona tossicodipendente assistenza
e indirizzi di comportamento coerenti ed efficaci per il
raggiungimento degli obiettivi di recupero in tutte
le
fasi del programma;
Promuovere,
attuare e sostenere azioni e programmi di prevenzione che
contrastino il diffondersi nella società, in particolare
nella sua componente giovanile, di tendenze all'uso di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
Promuovere
e partecipare alle attività Istituzionali (coordinamenti
delle organizzazioni di volontariato, gruppi integrati
pubblico-privato,
gruppi istituzionali consultivi alle attività dello
Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, etc.) che si
sviluppano
nel territorio comunale, provinciale, regionale e nazionale
e che siano coerenti con l'Oggetto Sociale;
Attivare
e gestire, in modo autonomo o in collaborazione con altre
strutture pubbliche e private, Centri di Ascolto, Centri
di Preaccoglienza e Centri di Prima Accoglienza, dotati
anche di strutture residenziali e/o semiresidenziali, necessari
a fornire concrete e immediate risposte ai soggetti bisognosi
e alle loro famiglie, anche predisponendo programmi personalizzati
propedeutici al loro inserimento presso le Comunità,
nonché promuovendo ogni iniziativa di sostegno finalizzata
al perseguimento e al mantenimento della condizione drug-free.
Attivare
solidi collegamenti con le strutture del privato-sociale
che gestiscono Comunità per il recupero e il reinserimento
di tossicodipendenti e/o di persone afflitte da altre forme
di dipendenza ed emarginazione al fine di poter indirizzare
le persone bisognose di aiuto verso il programma riabilitativo
più adeguato alle proprie necessità e caratteristiche;
Attivare
e mantenere rapporti di consulenza e collaborazione con
tutte quelle realtà del mondo del volontariato, del
privato sociale, delle professioni, dell'impresa e del pubblico
servizio che possano contribuire alle finalità dell'Associazione,
purché non vengano messi in discussione i principi
fondamentali dell'Associazione stessa.
Promuovere,
realizzare e gestire iniziative volte a prevenire e ad affrontare
ogni manifestazione del disagio giovanile, dell'emarginazione,
della devianza, del disadattamento e di ogni forma di sofferenza
psichica e relazionale, coerentemente col fatto che l'Associazione
considera la stessa tossicodipendenza espressione sintomatica
di un malessere psichico e sociale concernente la persona
nel suo complesso.
L'Associazione,
nell'uniformarsi alle normative nazionali e regionali in
tema di organizzazione di volontariato, richiederà,
secondo quanto previsto dalla Legge quadro 11 Agosto 1991
n. 266, l'iscrizione nel registro di cui alla Legge Regionale
Emilia-Romagna 2 Settembre 1996, n. 37.
L'Associazione
potrà partecipare quale socio od associato ad Associazioni
e/o altri organismi, nazionali e internazionali, aventi
scopi analoghi, affini o connessi al proprio.
Art.
3 - L'Associazione
ha sede c/o Centro Civico P.zza della Resistenza, 1 Funo
di Argelato (Bo).
PATRIMONIO
Art.
4 -
Il patrimonio è formato:
a)
dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli
associati che potranno essere richiesti in relazione alle
necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
b)
dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche
e giuridiche;
c)
da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
d)
da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.
ASSOCIATI
Art.
5 - Possono
essere associati dell'Associazione solo le persone fisiche
che ne condividono gli scopi.
Sono
associati tutte le persone fisiche che, previa domanda motivata,
vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione
gli associati verseranno la quota di associazione che verrà
annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati
che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni
entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati
anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della
quota annuale di associazione.
Il
contributo associativo è intrasmissibile, in quanto
lo stesso è caratterizzato da spontaneità
e volontarietà, pertanto deve essere considerato
a fondo perduto.
Tra
gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto
associativo e delle modalità associative.
È
espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa.
Art.
6 - L'Associazione
ha l'obbligo di assicurare i propri aderenti, che prestano
attività di volontariato contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell'attività
stessa, nonché per la responsabilità civile
per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività
medesima. (L. 11 agosto 1991 n. 266 art. 4 comma 2 ).
La
qualità di associato si perde per decesso, dimissioni,
o esclusione.
La
esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con
delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento
delle quote sociali o per lo svolgimento di attività
in contrasto o concorrenza con quella della Associazione,
ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni
statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari
o del Comitato Direttivo.
Tale
provvedimento dovrà essere comunicato all'associato
dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale
comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante
raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
Art.
7 - Sono
organi dell'Associazione:
-
l'Assemblea dei Soci;
-
il Comitato Direttivo;
-
il Presidente;
-
il Collegio dei Revisori dei Conti;
-
il Collegio dei Probiviri.
ASSEMBLEA
Art.
8 - Gli
associati formano l'Assemblea.
L'assemblea
dell' associazione deve essere convocata dal Presidente.
L'assemblea
deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la
necessità
o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo
degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori
non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata
dal presidente del tribunale ove ha sede l'Associazione.
Le
deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza
di
voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida
qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni
di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano
la loro responsabilità gli amministratori non
hanno voto.
Per
le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà
tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi
degli associati.
Per
deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione
del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre
quarti degli associati.
L'Assemblea
si radunerà almeno due volte all'anno. Spetta
all'Assemblea deliberare in merito:
-
all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
-
alla nomina del Comitato Direttivo;
-
alla nomina del Collegio dei Revisori;
-
alla nomina del Collegio dei Probiviri;
-
all'assunzione delle linee di indirizzo e programmazione
dell'attività dell'associazione;
-
all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di
regolamenti;
-
ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse
sottoporre.
L'Assemblea
è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun
associato almeno otto giorni prima di quello fissato per
l'adunanza.
Ogni
associato può farsi rappresentare da altro associato.
Tuttavia nessun associato può rappresentare più
di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad
un voto.
AMMINISTRAZIONE
Art.
9 - Il
Comitato Direttivo è composto da un numero di membri
variabile da tre a sette. Dura in carica tre anni e i suoi
membri sono rieleggibili:
Il
Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed
eventualmente un Vice presidente ed un Segretario.
Se
durante il mandato venissero a mancare uno o più
membri, all'interno degli organi direttivi, può essere
ammessa la sostituzione ricorrendo alla nomina dei primi
non eletti.
Il
Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la
gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la
legge o lo statuto riservano all'Assemblea.
Provvede
alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo
e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina
le quote associative e stabilisce le modalità per
il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie
e straordinarie di gestione.
Il
Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli
scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario
per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni
ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui
alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997,
n. 460.
Il
Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole
di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte
dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato
stesso.
Il
Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento
per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione,
che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la
sua approvazione.
Il
Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi
membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente
o da un terzo dei suoi componenti .
Il
Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni
prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata
tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà
essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno
due giorni prima della data prevista per la riunione.
PRESIDENTE
Art.
10 - Il
Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente,
ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi
e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato
Direttivo.
COLLEGIO
DEI REVISORI
Art.
11 - Il
Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora
la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre
membri, con idonea capacità professionale, anche
non associati, la cui funzione è controllare la correttezza
della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto,
predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione
del Bilancio consuntivo.
COLLEGIO
DEI PROBIVIRI
Art.
12 - Il
collegio dei probiviri è nominato dall'Assemblea,
qualora lo ritenga necessario, ed è costituito da
tre membri scelti tra gli associati di comprovata integrità
morale.
I
probiviri mantengono la carica per tre esercizi, sono rieleggibili
e non hanno diritto a retribuzione, ad eccezione dei rimborsi
delle spese sostenute, con autorizzazione del Presidente.
Il
Collegio dei Probiviri decide in merito ad ogni controversia
che dovesse insorgere tra gli Associati o tra alcuni di
essi ovvero tra uno o più associati e l'associazione,
in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni
statutarie e regolamentari.
Il
ricorso ai probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza,
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto
che determina la controversia.
I
Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori
con dispensa da ogni formalità.
Le
decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo
i casi per i quali la legge ne consente l'impugnazione avanti
l'autorità giudiziaria.
BILANCIO
Art.
13 - L'esercizio
si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il
30 aprile
il Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea il
bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro
il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno
successivo.
Gli
eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere
impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività
di cui all'art. 2.
Gli
utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve
o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto,
durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione
o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate
a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art.
14 - L'Associazione
si estingue, secondo le modalità di cui all'art.
27 c.c.:
a)
quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto
agli scopi;
b)
per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
In
caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa,
il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione
di volontariato opereante in identico o analogo settore
(art. 5, comma 4 L. 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro
sul volontariato"), salvo diversa destinazione imposta
dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
NORMA
DI CHIUSURA
Art.
15 - Per
tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento
alle norme del codice civile e alle leggi in materia.
Approvato
dall'Assemblea sei Soci in data 19 settembre 2003.