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InsiemeSenza droga, alcolismo e comportamenti compulsivi

 
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STATUTO

dell' Associazione Nastro Rosso Bologna per la lotta alla droga - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale .

 

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Art. 1 - È costituita una Associazione denominata "Associazione Nastro Rosso Bologna per la lotta alla droga - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"., in breve "A.N.R. Bologna - ONLUS".

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 - L'Associazione, che opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e senza alcuno scopo di lucro in un contesto di struttura liberamente e democraticamente autogestita, persegue, attraverso la partecipazione attiva, gratuita e volontaria di tutti gli Associati le seguenti finalità:

Assicurare un adeguato sostegno e supporto ai tossicodipendenti teso al superamento di questa loro condizione nelle diverse fasi della disintossicazione, programma di recupero e reinserimento sociale;

Fornire ai familiari della persona tossicodipendente assistenza e indirizzi di comportamento coerenti ed efficaci per il raggiungimento degli obiettivi di recupero in tutte le fasi del programma;

Promuovere, attuare e sostenere azioni e programmi di prevenzione che contrastino il diffondersi nella società, in particolare nella sua componente giovanile, di tendenze all'uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;

Promuovere e partecipare alle attività Istituzionali (coordinamenti delle organizzazioni di volontariato, gruppi integrati pubblico-privato, gruppi istituzionali consultivi alle attività dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, etc.) che si sviluppano nel territorio comunale, provinciale, regionale e nazionale e che siano coerenti con l'Oggetto Sociale;

Attivare e gestire, in modo autonomo o in collaborazione con altre strutture pubbliche e private, Centri di Ascolto, Centri di Preaccoglienza e Centri di Prima Accoglienza, dotati anche di strutture residenziali e/o semiresidenziali, necessari a fornire concrete e immediate risposte ai soggetti bisognosi e alle loro famiglie, anche predisponendo programmi personalizzati propedeutici al loro inserimento presso le Comunità, nonché promuovendo ogni iniziativa di sostegno finalizzata al perseguimento e al mantenimento della condizione drug-free.

Attivare solidi collegamenti con le strutture del privato-sociale che gestiscono Comunità per il recupero e il reinserimento di tossicodipendenti e/o di persone afflitte da altre forme di dipendenza ed emarginazione al fine di poter indirizzare le persone bisognose di aiuto verso il programma riabilitativo più adeguato alle proprie necessità e caratteristiche;

Attivare e mantenere rapporti di consulenza e collaborazione con tutte quelle realtà del mondo del volontariato, del privato sociale, delle professioni, dell'impresa e del pubblico servizio che possano contribuire alle finalità dell'Associazione, purché non vengano messi in discussione i principi fondamentali dell'Associazione stessa.

Promuovere, realizzare e gestire iniziative volte a prevenire e ad affrontare ogni manifestazione del disagio giovanile, dell'emarginazione, della devianza, del disadattamento e di ogni forma di sofferenza psichica e relazionale, coerentemente col fatto che l'Associazione considera la stessa tossicodipendenza espressione sintomatica di un malessere psichico e sociale concernente la persona nel suo complesso.

L'Associazione, nell'uniformarsi alle normative nazionali e regionali in tema di organizzazione di volontariato, richiederà, secondo quanto previsto dalla Legge quadro 11 Agosto 1991 n. 266, l'iscrizione nel registro di cui alla Legge Regionale Emilia-Romagna 2 Settembre 1996, n. 37.

L'Associazione potrà partecipare quale socio od associato ad Associazioni e/o altri organismi, nazionali e internazionali, aventi scopi analoghi, affini o connessi al proprio.

Art. 3 - L'Associazione ha sede c/o Centro Civico P.zza della Resistenza, 1 Funo di Argelato (Bo).

PATRIMONIO

Art. 4 - Il patrimonio è formato:

a) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;

b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

ASSOCIATI

Art. 5 - Possono essere associati dell'Associazione solo le persone fisiche che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile, in quanto lo stesso è caratterizzato da spontaneità e volontarietà, pertanto deve essere considerato a fondo perduto.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima. (L. 11 agosto 1991 n. 266 art. 4 comma 2 ).

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 7 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Comitato Direttivo;

- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA

Art. 8 - Gli associati formano l'Assemblea.

L'assemblea dell' associazione deve essere convocata dal Presidente.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale ove ha sede l'Associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea si radunerà almeno due volte all'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

- alla nomina del Comitato Direttivo;

- alla nomina del Collegio dei Revisori;

- alla nomina del Collegio dei Probiviri;

- all'assunzione delle linee di indirizzo e programmazione dell'attività dell'associazione;

- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;

- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9 - Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili:

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice presidente ed un Segretario.

Se durante il mandato venissero a mancare uno o più membri, all'interno degli organi direttivi, può essere ammessa la sostituzione ricorrendo alla nomina dei primi non eletti.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso.

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti .

Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

PRESIDENTE

Art. 10 - Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 12 - Il collegio dei probiviri è nominato dall'Assemblea, qualora lo ritenga necessario, ed è costituito da tre membri scelti tra gli associati di comprovata integrità morale.

I probiviri mantengono la carica per tre esercizi, sono rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione, ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute, con autorizzazione del Presidente.

Il Collegio dei Probiviri decide in merito ad ogni controversia che dovesse insorgere tra gli Associati o tra alcuni di essi ovvero tra uno o più associati e l'associazione, in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari.

Il ricorso ai probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consente l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria.

BILANCIO

Art. 13 - L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 14 - L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato opereante in identico o analogo settore (art. 5, comma 4 L. 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato"), salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 15 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

 

Approvato dall'Assemblea sei Soci in data 19 settembre 2003.

 

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