Pubblicità
degli alcolici, cura dell'alcolismo negli ospedali e nelle
strutture di accoglienza per alcolisti
Legge
30 marzo 2001, n. 125.
Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati. (Gazzetta Ufficiale
n. 90 del 18 aprile 2001)
Capi
II, III, IV: artt. 9 - 16
Capo II
COMPETENZE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO
E DI BOLZANO
Art. 9.
(Attribuzioni delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano)
1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito
delle
risorse destinate all'assistenza
sanitaria rese disponibili dal Fondo sanitario nazionale,
alla programmazione degli interventi di prevenzione, cura,
riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con
problemi e patologie alcolcorrelati, all'individuazione
dei servizi e delle strutture, anche ospedaliere e universitarie,
incaricati della realizzazione degli interventi stessi,
compresi quelli per il trattamento in fase acuta dei soggetti
con problemi e patologie alcolcorrelati, nonché alla
formazione ed all'aggiornamento degli operatori del settore,
in base ai principi stabiliti dalla presente legge ed alle
previsioni dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 3.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno una relazione
al Ministero della sanità sugli
interventi realizzati ai sensi della presente legge.
Art. 10.
(Intervento ospedaliero)
1. Il trattamento dei soggetti
con problemi e patologie alcolcorrelati è svolto nelle apposite unità operative
collocate presso le aziende ospedaliere e le strutture
sanitarie pubbliche e private appositamente accreditate,
ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché presso
le aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 8-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (delega al Governo
per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità di
pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), è il seguente:
"Art. 8-bis. Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali.
1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui
all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati
ai sensi dell'art. 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui
all'art. 8-quinquies.
2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti
nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi
accordi contrattuali. L'accesso ai servizi è subordinato all'apposita
prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del servizio sanitario
nazionale.
3. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie,
l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale
e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario
nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni
di cui all'art. 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater,
nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività socio-sanitarie.".
- Il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, reca la "Disciplina
dei rapporti tra Servizio sanitario regionale ed Università, a norma
dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 (delega al Governo per la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo
unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale.
Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).
Art. 11.
(Strutture di accoglienza)
1. Nell'ambito della loro programmazione socio-sanitaria,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
fatte salve le strutture esistenti, possono realizzare,
a seconda delle esigenze del territorio definite dalle
regioni e dalle province stesse, strutture di accoglienza
per pazienti alcoldipendenti che, nella fase successiva
a quella acuta, necessitano di osservazione e cure prima
dell'invio al trattamento domiciliare o in day-hospital.
2. La permanenza presso le strutture di cui al comma 1
non può essere
superiore a trenta giorni.
Art. 12.
(Collaborazione con enti ed associazioni)
1. Le regioni, le aziende
unità sanitarie locali
ed i servizi per lo svolgimento delle attività di
prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale
dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati possono
svolgere la loro attività avvalendosi, anche mediante
apposita convenzione, di enti ed associazioni pubbliche
o private che operano per il perseguimento degli obiettivi
di cui all'articolo 1 della presente legge.
Capo III
DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ E SUL CONSUMO
DELLE BEVANDE ALCOLICHE E IN MATERIA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
Art. 13.
(Disposizioni in materia di pubblicità)
1. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le
emittenti
radiotelevisive pubbliche
e private e le agenzie pubblicitarie, unitariamente ai
rappresentanti della produzione, tenuto conto anche dell'esigenza
di valorizzare le produzioni tipiche ed a denominazione
di origine controllata, adottano un codice di autoregolamentazione
sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari
relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche.
2. È vietata la pubblicità di bevande alcoliche
e superalcoliche che:
a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici
minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;
b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente
riconosciute dal Ministero della sanità;
c) rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo
positivo l'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche.
3. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle bevande
alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori
di 18 anni di età.
4. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di bevande superalcoliche
nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
5. È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di bevande
superalcoliche:
a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori;
b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati
prevalentemente alla visione dei minori.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è punita
con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire
5 milioni a lire 20 milioni. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore
trasgressione.
7. La sanzione di cui al comma 6 si applica altresì alle industrie produttrici
ed ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa
nonché ai proprietari delle sale cinematografiche.
Art. 14.
(Vendita di bevande superalcoliche sulle autostrade)
1. È vietata la
vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree
di servizio
situate lungo le autostrade dalle
ore 22 alle ore 6.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita
con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento
di una somma da lire 5 milioni
a lire 10 milioni.
Art. 15.
(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
1. Nelle attività lavorative che comportano un
elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza,
l'incolumità o la salute dei terzi, individuate
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanità,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è fatto divieto di
assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche.
2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici
nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei
servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni
di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie
locali.
3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere
ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo
9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito
con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire
1 milione a lire 5 milioni.
Note all'art. 15:
- Il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni (Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), è il
seguente:
"Art. 2. Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono
per:
(omissis)
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori
e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia
ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate,
ove necessario, con decreto del ministro della sanità di concerto con
il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva
dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale
o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277".
L'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza), reca il seguente testo:
"Art. 124. Lavoratori tossicodipendenti
1) I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali
intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi
sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative
e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla
conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle
prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo
e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
2) I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico
impiego possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della
facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale,
l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata,
ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni
degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari
di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa
senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo
del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti
la necessità.
3) Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1, è consentito
il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo
comma lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. Nell'ambito del pubblico
impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore
ad un anno. 4) Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso
di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego,
nonché quelle che, per il personale delle forze armate e di polizia,
per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e
per quello cui si applicano i limiti previsti dall'art. 2 della legge 13 dicembre
1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.".
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 16.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.125
milioni annue
a decorrere dall'anno
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2001, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30
marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 93):
Presentato dall'on. Calderoli il 9 maggio 1996.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 18 giugno
1996 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VII, IX, X, XIII e Speciale
per le politiche comunitarie.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 3 ottobre 1996, il 23
luglio 1997, il 25 settembre 1997, il 1o-8-23-28 ottobre 1997, il 26 maggio
1998, il 15-21 luglio 1998, il 10 novembre 1998, il 1o-10 dicembre 1998, il
12-14-20-27 gennaio 1999, il 2-3 febbraio 1999, l'8-13 aprile 1999, il 26-27
gennaio 2000, il 15 febbraio 2000.
Relazione scritta presentata il 24 febbraio 2000 (atto n. 93-108-164-423-1025-1926-2835-3535-3542-3608/A
- relatore on. Caccavari).
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede redigente, il 28 giugno
2000 con parere delle commissioni I, II, IV, V, VII, IX e X.
Esaminato dalla XII commissione il 20-21-28 settembre 2000, il 3 ottobre 2000,
il 28 novembre 2000, il 10-18 gennaio 2001.
Esaminato in aula ed approvato il 20 febbraio 2001 in un Testo Unificato con
gli atti n. 108 (Procacci), n. 164 (Corleone), n. 423 (Caccavari ed altri),
n. 1025 (Nardini, Schmid), n. 1926 (Sica ed altri), n. 2835 (Ruzzante), n.
3535 (Errigo), n. 3542 (Trantino), n. 3608 (Alborghetti ed altri). Senato della
Repubblica (atto n. 5006):
Assegnato alla 12a commissione (Igiene e sanità), in sede deliberante,
il 23 febbraio 2001 con parere delle commissioni 1a, 2a, 4a, 5a, 7a, 8a, 9a,
10a, 11a, Giunta per gli affari delle Comunità Europee e Parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione il 28 febbraio 2001 ed il 10 marzo 2001.
Nuovamente assegnato alla 12a commissione, in sede referente, il 7 marzo 2001.
Esaminato dalla 12a commissione il 7 marzo 2001.
Esaminato ed approvato in aula il 7 marzo 2001.