Legge
30 marzo 2001, n. 125.
Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.
(Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001)
Capo
I: artt. 1 - 8
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto - Definizioni)
1. La presente legge reca
norme finalizzate alla prevenzione, alla cura ed al
reinserimento
sociale degli alcoldipendenti,
ai sensi della risoluzione del Parlamento europeo del 12
marzo 1982 sui problemi dell'alcolismo nei Paesi della
Comunità, della risoluzione del Consiglio e dei
rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in
sede di consiglio, del 29 maggio 1986, concernente l'abuso
di alcol, e delle indicazioni della Organizzazione mondiale
della sanità, con particolare riferimento al piano
d'azione europeo per l'alcol di cui alla risoluzione del
17 settembre 1992, adottata a Copenaghen dal Comitato regionale
per l'Europa della Organizzazione stessa, ed alla Carta
europea sull'alcol, adottata a Parigi nel 1995.
2. Ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende ogni prodotto
contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e
per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per
cento di alcol in volume.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Art. 2.
(Finalità)
La presente legge:
a) tutela il diritto delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti,
ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate
all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;
b) favorisce l'accesso delle persone che abusano di bevande alcoliche e superalcoliche
e dei loro familiari a trattamenti sanitari ed assistenziali adeguati;
c) favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dal
consumo e dall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;
d) promuove la ricerca e garantisce adeguati livelli di formazione e di aggiornamento
del personale che si occupa dei problemi alcolcorrelati;
e) favorisce le organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro e le
associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre i problemi
alcolcorrelati.
Art. 3.
(Attribuzioni dello Stato)
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, sentita la Consulta di cui all'articolo 4, nel rispetto
delle competenze attribuite allo Stato ed alle regioni
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle
previsioni del piano sanitario nazionale, sono definiti:
a) i requisiti minimi, strutturali ed organizzativi, dei
servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione,
cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti
con problemi e patologie alcolcorrelati, secondo criteri
che tengano conto dell'incidenza territoriale degli stessi;
b) gli standard minimi di attività dei servizi individuati dalle regioni
e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle funzioni
indicate alla lettera a);
c) i criteri per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai
problemi alcolcorrelati, da realizzare secondo modalità che garantiscano
l'elaborazione e la diffusione degli stessi a livello regionale e nazionale;
d) le azioni di informazione e di prevenzione da realizzare nelle scuole, nelle
università, nelle accademie militari, nelle caserme, negli istituti
penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti opportuni affinché siano
intensificati i controlli sulle strade durante le ore in cui è maggiore
il rischio di incidenti legati al consumo e all'abuso di alcol, dotando gli
addetti ai controlli di attrezzature idonee, secondo una distribuzione territoriale
sufficiente a garantire un'attività di controllo continuativa.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
la Commissione unica del farmaco adotta un provvedimento diretto ad assicurare
che siano erogati a carico del Servizio sanitario nazionale i farmaci utilizzati
nelle terapie antiabuso o anticraving dell'alcolismo, per i quali è necessaria
la prescrizione medico-specialistica. I medicinali, inseriti in classe H, sono
dispensati dalle farmacie ospedaliere e per il tramite delle farmacie territoriali,
secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni più rappresentative
delle farmacie pubbliche e private e le organizzazioni delle imprese distributrici.
4. Per la realizzazione delle attività di monitoraggio di cui al comma
1, lettera c), è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni
annue a decorrere dall'anno 2001. Per la realizzazione delle attività di
informazione e di prevenzione di cui al comma 1, lettera d), è autorizzata
la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Per
le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima
di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è il
seguente:
"Art. 8. - 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative
regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative
all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa
non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione
del Consiglio dei Ministri, previo parere della commissione parlamentare per
le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il consiglio dei ministri può provvedere senza
l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal
modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2
entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto
a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri
negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico,
nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo
coordinamento dello Stato:
a) l'art. 3 legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle
parole da: "nonché la funzione di indirizzo" fino a: "n.
382" e alle parole "e con la Comunità economica europea",
nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: "impartisce
direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni
che sono tenute ad osservarle, ed";
c) l'art. 2, comma 3, lettera d) della legge 23 agosto 1988; n. 400, limitatamente
alle parole: "gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa
delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni
a statuto speciale e delle, province autonome di Trento e Bolzano";
d) l'art. 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente
alle parole: "anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo
e coordinamento";
e) l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera
a) del primo comma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970,
n. 281.".
- Il decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, concerne il "Conferimento di prestazioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione
del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.".
Art. 4.
(Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati)
1. È istituita la Consulta nazionale sull'alcol
e sui problemi alcolcorrelati, di seguito denominata "Consulta",
composta da:
a) il Ministro per la solidarietà sociale, che la
presiede;
b) tre membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale
fra persone che abbiano maturato una comprovata esperienza
professionale in tema
di alcol e di problemi alcolcorrelati;
c) quattro membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) il direttore dell'Istituto superiore di sanità o un suo delegato;
e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, designato dal
suo presidente;
f) due membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale, di
cui uno su proposta delle associazioni di volontariato ed uno su proposta delle
associazioni di auto-mutuo aiuto attive nel settore;
g) due membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale, di
cui uno su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali ed uno
su proposta delle associazioni dei produttori e dei commercianti di bevande
alcoliche;
h) due membri designati dal Ministro della sanità;
i) due membri designati dal Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
l) il presidente della Società italiana di alcologia o un suo delegato.
2. La Consulta nomina al proprio interno un vicepresidente.
3. Per ognuno dei membri della Consulta di cui al comma 1, lettere c), d),
e), f) ed h), è designato un membro supplente. I componenti della Consulta
durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri sono definite le modalità e l'entità dei
rimborsi spese e dei gettoni di presenza assegnati ai componenti della Consulta
di cui al comma 1, lettere b), c), f) e g).
4. La Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta di un terzo dei suoi
componenti. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza
della metà dei componenti. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale
si provvede alla disciplina del funzionamento e dell'organizzazione della Consulta.
5. La Consulta:
a) collabora nella predisposizione della relazione prevista dall'articolo 8,
esaminando, a tale fine, i dati relativi allo stato di attuazione della presente
legge e quelli risultanti dal monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera c), dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano;
b) formula proposte ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome
di Trento e di Bolzano per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi
definiti dall'articolo 1 nei rispettivi ambiti di competenza;
c) collabora con enti ed organizzazioni internazionali che si occupano di alcol
e di problemi alcolcorrelati, con particolare riferimento all'Organizzazione
mondiale della sanità, secondo gli indirizzi definiti dal Ministro della
sanità;
d) fornisce ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome
di Trento e di Bolzano pareri in ogni altro ambito attinente all'alcol e ai
problemi alcolcorrelati in riferimento alle finalità della presente
legge.
6. Per l'istituzione ed il funzionamento della Consulta è autorizzata
la spesa di lire 125 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Art. 5.
(Modifiche agli ordinamenti didattici universitari)
1. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi
dell'articolo 17, comma
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,
gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario
relativi alle professioni sanitarie o a quelle ad indirizzo
sociale e psicologico nonché del corso di laurea
in medicina e chirurgia possono essere modificati allo
scopo di assicurare, quale corso di studio, l'apprendimento
dell'alcologia.
Note all'art. 5:
- Il testo del comma 95 dell'art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure
urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, che ha modificato l'art. 58, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico
delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato,
e norme di esecuzione) è il seguente:
"Art. 95. - L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione
del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di
cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità ai
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in
materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari
competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto
alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano
altresì:
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee,
la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto,
l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali
e delle spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione
di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione
a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge
19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di
quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza
di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico,
di alta formazione permanente e ricorrente);
b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli
studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti
degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in
collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente
comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni
di cui al Capo II del titolo III del Presidente della Repubblica 11 luglio
1968, n. 382.
Art. 6.
(Modifiche al codice della strada)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119, comma 8, lettera c), dopo il secondo
periodo è inserito
il seguente: "Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che
manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate,
le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi
per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione
e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati";
b) all'articolo 186, comma 4, le parole: "In caso di incidente o" sono
soppresse.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, emanati
ai sensi dell'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, provvede all'integrazione dei programmi di esame per l'accertamento
dell'idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole
per conducenti nonché dei programmi di esame per il conseguimento della
patente di guida al fine di assicurare un'adeguata informazione sui rischi
derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima della
guida.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, una modifica al comma 1 dell'articolo 379 del regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che preveda la modifica della concentrazione
alcolemica portandola da 0,8 grammi per litro a 0,5 grammi per litro.
Note all'art. 6:
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 reca l'approvazione del "Nuovo
codice della strada"; - Il suo articolo 119, comma 8, lettera c), come
modificato dalla legge qui pubblicata reca il seguente testo:
"8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
(Omissis).
"c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni
mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente
ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita
aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi,
dovrà farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale della
M.C.T.C.. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestino
comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni
mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento
delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale
dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire,
ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia".
- L'art. 186, comma 4 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
come modificato dalla legge qui pubblicata, reca il seguente testo:
"4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si
trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool,
gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 hanno la facoltà di
effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento".
- L'articolo 123, comma 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
reca il seguente testo:
"10. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti
minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità degli insegnanti
o degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali
e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento
degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento
della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi
di esame per il conseguimento della patente di guida.";
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) reca il
testo seguente:
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi
entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti
in base agli accordi sindacali.".
- L'art. 379, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada) reca il testo seguente: "379. Guida sotto l'influenza dell'alcool.
1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma 4,
del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora,
in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata,
la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l),
il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.".
Art. 7.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 540)
1. All'articolo 2, comma
1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 540,
sono aggiunte, in fine, le parole: "con
particolare riferimento alle controindicazioni provocate
dalla interazione del medicinale con bevande alcoliche
e superalcoliche, nonché l'eventuale pericolosità per
la guida derivante dall'assunzione dello stesso medicinale".
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 2 (etichettatura), comma 1, lettera g) del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 540 (attuazione della direttiva n. 92/27/CEE concernente
l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano),
come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 2. L'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, il condizionamento
primario di qualsiasi medicinale deve recare le indicazioni seguenti:
(Omissis).
g) eventuali avvertenze speciali ritenute necessarie per il medicinale in questione,
con particolare riferimento alle controindicazioni provocate dall'interazione
del medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche, nonché l'eventuale
pericolosità per la guida derivante dall'assunzione dello stesso medicinale;".
Art. 8.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro della sanità trasmette
al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati
ai sensi della
presente legge, predisposta sulla base delle relazioni
inviate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 9, comma
2.