Interventi
informativi ed educativi
(artt. 104 - 112)
Capo I - Disposizioni relative al
settore scolastico
Articolo 104
Promozione e coordinamento,
a livello nazionale, delle attività di educazione
ed informazione
1. Il Ministero della pubblica
istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione
sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso
delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle
patologie correlate.
2. Le attività di cui al comma 1 si inquadrano
nello svolgimento ordinario dell'attività educativa
e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche
tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.
3. Il Ministro della pubblica
istruzione approva programmi annuali differenziati
per tipologie
di iniziative e relative
metodologie di applicazione, per la promozione di attività da
realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate
da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito
con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto
esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un
esperto di mezzi di comunicazione sociale, e rappresentanti
delle amministrazioni statali che si occupano, di prevenzione,
repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1
e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.
4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso
gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve
approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:
a) della pedagogia preventiva;
b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare
riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi,
ai mezzi di comunicazione di massa;
c) dell'incentivazione di
attività culturali,
ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche
all'esterno
della scuola;
d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate
da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo
alla prevenzione primaria.
5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati
argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti
delle regioni, delle province autonome e dei comuni.
6. In sede di formazione
di piani di aggiornamento e formazione del personale
della scuola
sarà data priorità alle
iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione
delle tossicodipendenze.
Articolo 105
Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle
iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio
per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media
1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito
provinciale, la realizzazione delle iniziative previste
nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate
dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro
autonomia.
2. Nell'esercizio di tali
compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico
provinciale
o, in relazione alle
esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale,
di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti
con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei
campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e
recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti
di associazioni familiari. Detti comitati sono composti
da sette membri.
3. Alle riunioni dei comitati
possono essere invitati a partecipare rappresentanti
delle autorità di pubblica
sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie
locali, nonché esponenti di associazioni giovanili.
4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi
collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad
essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le istituzioni
scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza
del servizio ispettivo tecnico.
5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio
provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale,
organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole
di ogni ordine e grado sulla
educazione sanitaria e sui
danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope, nonché sul
fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di
mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal
fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione,
apposite convenzioni con enti locali, università,
istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale
e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale
da istituirsi a norma dell'art. 116.
6. I corsi statali sperimentali
di scuola media per lavoratori possono essere istituiti
anche presso gli enti, le cooperative
di solidarietà sociale e le associazioni iscritti
nell'albo di cui all'art. 116 entro i limiti numerici e
con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti
disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento
o al reinserimento dell'attività lavorativa.
7. Le utilizzazioni del
personale docente di ruolo di cui all'art. 14, decimo
comma, della
legge 20 maggio 1982,
n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di
cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione
di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni
iscritti nell'albo di cui all'art. 116, a condizione che
tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi
di cui al comma 5.
8. Il Ministro della pubblica
istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli
studi, in
proporzione alla popolazione
scolastica di ciascuno, fondi per le attività di
educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze
da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri
elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo
alle iniziative di cui all'art. 106.
9. L'onere derivante dal
funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui
all'art. 104
e dei comitati di cui al presente articolo è valutato
in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a
decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione
con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento
del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali,
distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi
ai componenti dei comitati stessi.
Articolo 106
Centri di informazione e consulenza nelle scuole
Iniziative di studenti animatori
1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli
di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria
ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione
e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole
secondarie superiori.
2. I centri possono realizzare
progetti di attività informativa
e di consulenza concordati dagli organi collegiali della
scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari
presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze
sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi
si rivolge al servizio.
3. Gruppi di almeno venti
studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo
di far
fronte alle esigenze di
formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche
relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione
delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da
realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione
del personale docente, che abbia dichiarato la propria
disponibilità.
Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro
preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare
alle iniziative.
4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle
previste dall'art. 6, secondo comma, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416
(19/a), e sono deliberate dal consiglio di istituto, sentito,
per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
5. La partecipazione degli
studenti alle iniziative, che si svolgono in orario
aggiuntivo
a quello delle materie
curricolari, è volontaria.
Capo Il - Disposizioni relative alle Forze armate
Articolo 107
Centri di formazione e di informazione
1. Il Ministero della difesa
promuove corsi formativi di psicologia e sociologia
per tutti
gli ufficiali medici
e per gli allievi delle scuole infermieri, nonché per
ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati di addestrare
personale esperto preposto alla tutela della salute fisica
e psichica dei giovani alle armi.
Promuove altresì sessioni di studio sulla psicologia
di gruppo e su temi specifici di sociologia, nonché seminari
sul disadattamento giovanile e sulle tossicodipendenze
da svolgere periodicamente per la continua formazione e
aggiornamento dei quadri permanenti.
2. Il Ministero della difesa
organizza presso accademie, scuole militari, scuole
di sanità militare, comandi
ed enti militari, corsi di informazione sui danni derivanti
dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, alcool
e tabacco, inserendoli nel più ampio contesto dell'azione
di educazione civica e sanitaria che viene svolta nei confronti
dei giovani che prestano il servizio militare di leva,
nonché dando un'informazione complessiva sul fenomeno
criminoso sul traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Tale informazione è attuata anche mediante periodiche
campagne basate su conferenze di ufficiali medici ai militari
di leva, con il supporto di mezzi audiovisivi e opuscoli.
Articolo 108
Azione di prevenzione e accertamenti sanitari
1. Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i
servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione
di prevenzione contro le tossicodipendenze.
2. In occasione delle operazioni
di selezione per la leva e per l'arruolamento dei volontari,
ove venga individuato
un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l'autorità militare,
che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali,
dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare
per gli opportuni accertamenti.
3. Analogamente provvede
l'autorità sanitaria militare
nel corso di visite mediche periodiche e di idoneità a
particolari mansioni o categorie.
Articolo 109
Stato di tossicodipendenza
degli iscritti e arruolati di leva, nonché dei militari già incorporati
o in ferma, rafferma e servizio permanente
1. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui
sia riscontrato dagli ospedali militari uno stato di tossicodipendenza
o di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono
essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni
in deroga a quanto previsto nelle avvertenze e negli articoli
40 e 41 dell'elenco approvato con D.P.R. 2 settembre 1985,
n. 1008, e nell'art. 69, D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237.
2. I soggetti di cui al
comma 1 sono segnalati dalle autorità sanitarie
militari alle competenti unità sanitarie locali
al fine di facilitare il loro volontario avviamento al
trattamento di recupero sociale presso il servizio pubblico
per le tossicodipendenze.
3. Gli iscritti di leva
e gli arruolati di leva, già riconosciuti
tossicodipendenti dalle autorità sanitarie civili
e che hanno in corso un documentato trattamento di recupero
da parte di centri civili autorizzati, possono essere giudicati
rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento
delle competenti autorità sanitarie militari.
4. Gli iscritti di leva
e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al termine
del periodo di
rivedibilità previsto
per il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono,
a domanda, essere dispensati ai sensi dell'art. 100 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964,
n. 237, quale risulta sostituito dall'art. 7 della legge
24 dicembre 1986, n. 958, indipendentemente dall'ordine
di priorità ivi previsto.
5. I militari di leva già incorporati che sono
riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali militari
vengono posti in licenza di convalescenza fino al termine
del congedamento della classe di appartenenza e il periodo
di licenza è computato ai fini dell'assolvimento
degli obblighi di leva in deroga a quanto previsto dall'art.
24, comma 8, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Detti
militari vengono altresì segnalati alle competenti
unità sanitarie locali al fine di facilitare il
loro avvio volontario a programmi di recupero.
6. Il termine in ferma prolungata
o rafferma o in servizio permanente riconosciuto tossicodipendente,
che dichiari
la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti
di recupero socio-sanitario, viene posto in licenza di
convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso,
in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa
in vigore. Al termine del trattamento viene sottoposto
a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al
servizio militare.
7. Per i militari di cui
al presente articolo riconosciuti tossicofili, vengono
realizzate
attività di sostegno
di educazione sanitaria presso i consultori militari.
8. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione
e repressione dei reati previsti dal presente testo unico,
commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli
comandanti di corpo con
grado non inferiore ad ufficiale superiore.
9. Tutti gli interventi previsti nel capo II del titolo
IX del presente testo unico devono essere svolti nel rispetto
del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.
Articolo 110
Servizio civile
1. Il dipendente da sostanze
stupefacenti o psicotrope che, al termine del trattamento
di recupero, è nelle
condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva
può, su propria richiesta da presentare all'ufficio
territoriale di leva del distretto militare, e su parere
conforme della direzione della comunità terapeutica,
continuare a prestare come servizio civile la sua attività volontaria
per in periodo pari alla durata del servizio militare.
2. Il periodo di attività trascorso nella comunità terapeutica
o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria
locale è valido a tutti gli effetti come servizio
militare.
3. In caso di assenza ingiustificata,
la direzione della comunità terapeutica o il responsabile del centro
di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria
locale devono dare comunicazione alle competenti autorità militari
territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato
al servizio militare di leva.
4. Le autorità militari competenti del territorio
possono, in qualsiasi momento, accertare presso comunità terapeutiche
o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria
locale la
presenza effettiva dell'interessato.
5. Al termine del periodo
di attività nella comunità terapeutica
o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria
locale, l'autorità militare rilascia all'interessato
il congedo militare illimitato.
Articolo 111
Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili
1. I rapporti di collaborazione
tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie
civili impegnate nel settore
delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni
caso, la continuità dell'assistenza a favorire il
recupero socio-sanitario dell'interessato.
2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno
della tossicodipendenza rilevati nell'ambito
militare, vengono trasmessi
ogni dodici mesi ai Ministeri della sanità e
dell'interno.
Articolo 112
Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti
di assistenza socio-sanitaria
1. Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della
legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni
ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio
sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati
con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza
socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che
fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.