Della
repressione delle attività illecite (Capi
II e III: artt. 87 - 103)
Capo II - Disposizioni processuali
e di esecuzione
Articolo 87
Destinazione delle sostanze
sequestrate dall'autorità giudiziaria
1. L'autorità che effettua il sequestro deve darne
immediata notizia al Servizio centrale antidroga specificando
l'entità ed il tipo di sostanze sequestrate.
2. Quando il decreto di
sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile
al riesame, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo
di uno o più campioni, determinandone l'entità,
con l'osservanza delle formalità di cui all'art.
364 del codice di procedura penale e ordina la distruzione
della residua parte di sostanze.
3. Se la conservazione delle
sostanze di cui al comma 2 sia assolutamente necessaria
per il prosieguo
delle indagini,
l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con
provvedimento motivato.
4. In ogni caso l'autorità giudiziaria
ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope
confiscate.
5. Per la distruzione di
sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura
pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la
polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative
operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso
all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero
della sanità.
6. La distruzione avviene
secondo le modalità tecniche
determinate con decreto del Ministro della sanità in
data 19 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 184 del 6 agosto 1985.
Articolo 88
Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate
1. Il Servizio centrale
antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento di
pubblica sicurezza, può chiedere
all'autorità giudiziaria la consegna di alcuni campioni
delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere
motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia
o dal Ministero della sanità tramite il Servizio
centrale antidroga. L'autorità giudiziaria, se la
quantità delle sostanze sequestrate lo consente,
e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione
dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse
dando la priorità a quelle del Servizio centrale
antidroga e determina le modalità della consegna.
Articolo 89
Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti
o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici.
1. Non può essere disposta la custodia cautelare
in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona
tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso
un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici
per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito
di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma
può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato.
Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il
giudice stabilisce i controlli necessari per accertare
che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua
il programma di recupero.
2. Se una persona tossicodipendente
o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende
sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi
pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero
una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare è revocata,
sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza. La revoca è concessa su istanza dell'interessato;
all'istanza è allegata certificazione, rilasciata
da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante
lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonché la
dichiarazione di disponibilità all'accoglimento
rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque
tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi
a programma terapeutico.
3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere
o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona
ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene
un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione,
o quando accerta che la persona non ha collaborato alla
definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo
407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice
di procedura penale.
5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano
le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6.
Articolo 90
Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva
1. Nei confronti di persona
condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro
anni, anche se
congiunta a pena
pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio
stato di tossicodipendente, ovvero che per la medesima
causa debba ancora scontare una pena della durata di quattro
anni, il tribunale di sorveglianza può sospendere
l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti
che la persona si è sottoposta o ha in corso un
programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa
disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo
73, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche
se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare, non
superano i quattro anni.
2. La sospensione della
esecuzione non può essere
concessa se nel periodo compreso tra l'inizio del programma
e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso
altro delitto non colposo punibile con la reclusione.
3. La sospensione dell'esecuzione
della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza,
tranne che si tratti
della confisca.
Non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti
penali della condanna, né alle obbligazioni civili
derivanti dal reato.
4. La sospensione della
esecuzione della pena non può essere
concessa più di una volta ed il tribunale ai fini
dell'accertamento dei presupposti di cui al comma 1 può tener
conto cumulativamente di pene detentive inflitte con più condanne
divenute definitive anteriormente all'istanza di cui all'art.
91, comma 1.
Articolo 91
Istanza per la sospensione dell'esecuzione
1.La sospensione della esecuzione
della pena è concessa
su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza
del luogo in cui l'interessato risiede.
2. All'istanza è allegata certificazione rilasciata
da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante
il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo
prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata,
ove il programma è stato eseguito o è in
corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale
completamento del programma.
3. Se l'ordine di carcerazione
non è stato ancora
emesso o eseguito, l'istanza è presentata al pubblico
ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui
al comma 1 dell'art. 90, sospende l'emissione o l'esecuzione
fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale
trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide
entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. Il disposto del comma
3 si applica anche quando l'istanza è presentata
dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito.
In tal caso il pubblico ministero ordina la scarcerazione
del condannato se non osta il limite di pena di cui al
comma 1 dell'art. 90.
Articolo 92
Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza
1. Il tribunale di sorveglianza,
nominato un difensore al condannato che ne sia privo,
fissa senza indugio la
data della trattazione, dandone avviso al richiedente,
al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni
prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al
condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo
stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile
la richiesta.
2. Ai fini della richiesta,
il tribunale di sorveglianza può acquisire copia
degli atti del procedimento e disporre gli opportuni
accertamenti in ordine al programma
terapeutico e socioriabilitativo effettuato.
3. Dell'ordinanza che conclude
il procedimento è data
immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore
competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione
non è concessa, emette ordine di carcerazione.
Articolo 93
Estinzione del reato. Revoca della sospensione
1. Se il condannato attua il programma terapeutico e nei
cinque anni successivi al provvedimento di sospensione
dell'esecuzione non commette un delitto non colposo punibile
con la sola reclusione la pena e ogni altro effetto penale
si estinguono.
2. La sospensione dell'esecuzione è revocata
di diritto se il condannato si sottrae al programma senza
giustificato motivo, ovvero se, nel termine di cui al comma
1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta
la pena della reclusione.
Articolo 94
Affidamento in prova in casi particolari
1. Se la pena detentiva,
inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare
nella stessa misura
deve essere
eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente
che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso
intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in
ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale
per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica
sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria
locale o con uno degli enti previsti dall'art. 115 o privati.
Alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata
da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato
di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneità,
ai fini del recupero del condannato, del programma concordato.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 91,
commi 3 e 4, 92, commi 1 e 3.
3. Ai fini della decisione,
il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento
e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma
terapeutico concordato; deve altresì accertare che
lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione
del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento
del beneficio.
4. Se il tribunale di sorveglianza
dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite
devono essere comprese quelle
che determinano le modalità di esecuzione del programma.
Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme
di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente
prosegue il programma di recupero. L'esecuzione della pena
si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento.
5. L'affidamento in prova
al servizio sociale non può essere
disposto, ai sensi del presente articolo, più di
due volte.
6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito,
la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354,
come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.
Articolo 95
Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente
1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata
per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente
deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento
di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.
2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede
all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione
per i tossicodipendenti condannati con sentenza anche non
definitiva.
Articolo 96
Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti
1. Chi si trova in stato
di custodia cautelare o di espiazione di pena per reati
commessi in relazione
al proprio stato
di tossicodipendenza o sia ritenuto dall'autorità sanitaria
abitualmente dedito all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope o che comunque abbia
problemi di tossicodipendenza ha diritto di ricevere le
cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli
istituti carcerari a scopo di riabilitazione.
2. La disposizione di cui
al comma 1 si applica anche al tossicodipendente non
ammesso, per divieto di
legge
o a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria,
alle misure sostitutive previste negli articoli 90 e 94
per la prosecuzione o l'esecuzione del programma terapeutico
al quale risulta sottoposto o intende sottoporsi.
3. Le unità sanitarie
locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e
pena ed in collaborazione
con
i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono
alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti
o alcoolisti.
4. A tal fine il Ministro
di grazia e giustizia organizza, con proprio decreto,
su basi territoriali,
reparti carcerari
opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le
competenti autorità regionali e con i centri di
cui all'art. 115.
5. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a
segnalare ai centri medici e di assistenza sociale regionali
competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora
bisognevoli di cure e di assistenza.
6. Grava sull'amministrazione
penitenziaria l'onere per il mantenimento, la cura
o l'assistenza medica della
persona
sottoposta agli arresti domiciliari allorché tale
misura sia eseguita presso le comunità terapeutiche
o di riabilitazione individuate, tra quelle iscritte negli
albi di cui all'art. 116, con decreto del Ministro di grazia
e giustizia, sentite le regioni interessate.
Capo III - Operazioni di polizia e destinazione di beni
e valori sequestrati o confiscati
Articolo 97
Acquisto simulato di droga
1. Fermo il disposto dell'art.
51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali
di polizia giudiziaria
addetti
alle unità specializzate antidroga, i quali, al
solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
previsti dalla presente legge ed in esecuzione di operazioni
anticrimine specificatamente disposte dal Servizio centrale
antidroga o d'intesa con questo, dal questore o dal comandante
del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza o
dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore
della Direzione investigativa antimafia di cui all'art.
3 del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, procedono all'acquisto
di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Dell'acquisto di sostanze
stupefacenti o psicotrope è data
immediata e dettagliata comunicazione al Servizio centrale
antidroga ed all'autorità giudiziaria. Questa, se
richiesta dalla polizia giudiziaria, può, con decreto
motivato, differire il sequestro fino alla conclusione
delle indagini.
Articolo 98
Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto
o di sequestro - Collaborazione internazionale
1. L'autorità giudiziaria può,
con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre
che
sia ritardata
l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro
quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi
probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei
responsabili dei delitti di cui agli articoli 73 e 74.
2. Per gli stessi motivi
gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, nonché le
autorità doganali, possono omettere o ritardare
gli atti di rispettiva competenza dandone
immediato avviso, anche
telefonico, all'autorità giudiziaria,
che può disporre diversamente, ed al Servizio centrale
antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito
internazionale. L'autorità procedente trasmette
motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro
quarantotto ore.
3. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia
giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo
degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando
i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria
competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi,
ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia
effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato,
ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, delle
sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'art.
70.
4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi
1, 2 e 3 possono essere richieste od impartite anche oralmente,
ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le
successive ventiquattro ore.
Articolo 99
Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti
di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti
o psicotrope
1. La nave italiana da guerra
o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale
o in alto
mare una nave
nazionale, anche da diporto, che sia sospetta di essere
adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope,
può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione
del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato
o nel porto estero più vicino, in cui risieda una
autorità consolare.
2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali
nelle acque territoriali e, al di fuori di queste, nei
limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto
compatibili, anche agli aeromobili.
Articolo 100
Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito
di operazioni antidroga
1. I beni mobili iscritti
in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti
e gli aeromobili
sequestrati
nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga
possono essere affidati dall'autorità giudiziaria
procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia
che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di
polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria
rigetta l'istanza con decreto motivato.
2. Se risulta che i beni
appartengono a terzi, i proprietari sono convocati
dall'autorità giudiziaria
procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un
difensore, le
loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi
utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto
compatibili, le norme del codice di procedura penale.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione
obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili
sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
4. I beni mobili ed immobili
acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo
di confisca, vengono
assegnati, a richiesta, dell'Amministrazione di appartenenza
degli organi di polizia che ne dobbiano avuto l'uso ai
sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresì essere
assegnati, a richiesta anche ad associazioni, comunità,
od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.
5. Le somme di denaro costituenti
il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono
ad apposito
capitolo delle
entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero
dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza
ai sensi del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297,
e del Ministero della sanità con vincolo di destinazione
per le attività di recupero dei soggetti tossicodipendenti.
Articolo 101
Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni
antidroga
1. Le somme di denaro confiscate
a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal
presente testo
unico ovvero
per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti
da traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
o da associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope sono destinate al potenziamento
delle attività di prevenzione e repressione dei
delitti contemplati dal presente testo unico, anche a livello
internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione
e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia
dei Paesi interessati.
2. A tal fine il Ministro
dell'interno è autorizzato
ad attuare piani annuali o frazioni di piani pluriennali
per il potenziamento delle attività del Servizio
centrale antidroga nonché dei mezzi e delle strutture
tecnologiche della Amministrazione della pubblica sicurezza,
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, impiegate
per l'attività di prevenzione e repressione dei
traffici illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. I predetti piani di potenziamento
sono formulati secondo una coordinata e comune pianificazione
tra l'Amministrazione
della pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui al
comma 2 e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno,
sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza
pubblica, di cui all'art. 18 della legge 1° aprile
1981, n. 121, al quale è chiamato a partecipare
il direttore del Servizio centrale antidroga.
4. Ai fini del presente
articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad
apposito capitolo delle entrate
del bilancio
dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche
richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di Previsione
del Ministero dell'interno - rubrica "Sicurezza pubblica".
Articolo 102
Notizie di procedimenti penali
1. Il Ministro dell'interno,
direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria,
appositamente
delegati,
può chiedere all'autorità giudiziaria competente
copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro
contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione o
per il tempestivo accertamento dei delitti previsti dal
presente testo unico, nonché per la raccolta e per
la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle
indagini per gli stessi delitti.
2. L'autorità giudiziaria può trasmettere
le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria
iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro quarantotto
ore.
3. Le copie e le informazioni
acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte dal
segreto d'ufficio e
possono essere
comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri con
i quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta
al traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope
e alla criminalità organizzata.
4. Se l'autorità giudiziaria
ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'art.
329 del
codice di procedura
penale, dispone con decreto motivato che la trasmissione
sia procrastinata per il tempo strettamente necessario.
Articolo 103
Controlli ed ispezioni
1. Al fine di assicurare
l'osservanza delle disposizioni previste dal presente
testo unico, gli ufficiali e sottufficiali
della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali
le facoltà di visita, ispezione e controllo previste
dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui
all'art. 2 comma 1, lettera o), della L. 10 ottobre 1989,
n. 349.
2. Oltre a quanto previsto
dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria, nel corso di operazioni
di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono
procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei
mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali
quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere
rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito
dei controlli e delle ispezioni è redatto processo
verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto
ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono
i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto
ore. Ai fini dell'applicazione del presente comma, saranno
emanate, con decreto del Ministro dell'interno di concerto
con i Ministri della difesa e delle finanze, le opportune
norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.
3. Gli ufficiali di polizia
giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare
necessità ed urgenza che non
consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del
magistrato competente, possono altresì procedere
a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque
entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica
il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro
le successive quarantotto ore.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che
hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni
ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente
all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto.