Sanzioni
penali e amministrative in materia di droga
D.P.R.
9 ottobre 1990 n° 309
Titolo
VIII
Della
repressione delle attività illecite
(Capo I: artt. 72
- 86)
Capo I
Disposizioni penali e sanzioni amministrative
Articolo 72
Attività illecite
1. [È vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti
o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste
dall'articolo 14. È altresì vietato qualunque
impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato
secondo le norme del presente testo unico].
2. È consentito l'uso terapeutico di preparati
medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope
[di cui al comma 1], debitamente prescritti secondo le
necessità di cura in relazione alle particolari
condizioni patologiche del soggetto
Articolo 73
Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti
o psicotrope
1. Chiunque senza l'autorizzazione
di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae,
raffina, vende,
offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo,
distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta,
importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito,
consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene,
fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 [e 76],
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle
I e III previste dall'articolo 14, è punito con
la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire
cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
2. Chiunque, essendo munito
dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente
cede, mette o procura
che
altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni
indicate nel comma 1, è punito con la reclusione
da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta
milioni a lire seicento milioni.
2. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce
o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da
quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
3. 4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3
riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle
tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano
la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci
milioni a lire centocinquanta milioni.
5. Quando, per i mezzi,
per la modalità o le circostanze
dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle
sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di
lieve entità, si applicano le pene della reclusione
da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni
a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti
o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo
14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro
anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni
se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone
in concorso tra loro, la pena è aumentata.
7. Le pene previste dai
commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare
che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di
polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione
di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Articolo 74
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo
di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo
73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia
l'associazione è punito per ciò solo con
la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito
con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di
dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone
dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi
indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore
a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto
dal comma 2, a dodici anni di reclusione.
L'associazione si considera
armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di
armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute
in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata
se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del
comma
1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita
per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo
73, si applicano
il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice
penale.
7. Le pene previste dai
commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due
terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare
le
prove del reato o per sottrarre
all'associazione risorse decisive per la commissione dei
delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato
il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre
1975,
n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge
26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito
al presente articolo.
Articolo 75
Sanzioni amministrative
1. Chiunque, per farne uso
personale, illecitamente importa, acquista o comunque
detiene sostanze
stupefacenti o psicotrope
[in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata
in base ai criteri indicati al comma 1 dell'articolo 78], è sottoposto
alla sanzione amministrativa della sospensione della patente
di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto
e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di
straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo,
ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un
periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III
previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre
mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope
comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo
14. Competente ad applicare la sanzione amministrativa è il
prefetto del luogo ove è stato commesso il fatto.
2. Se i fatti previsti dal
comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II
e IV e ricorrono
elementi tali da
far presumere che la persona si asterrà, per il
futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione,
e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento
con il formale invito a non fare più uso delle sostanze
stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo
danno.
3. In ogni caso, se si tratta
di persona minore di età e
se nei suoi confronti non risulta utilmente applicabile
la sanzione di cui al comma 1, il prefetto definisce il
procedimento con il formale invito a non fare più uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvertendo il soggetto
delle conseguenze a suo danno.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della
sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo
62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto provvede
anche alla segnalazione prevista dal comma 2 dell'articolo
121.
5. Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria
procedono alla contestazione immediata, se possibile, e
senza ritardo ne riferiscono al prefetto.
6. Entro il termine di cinque
giorni dalla segnalazione il prefetto convoca dinanzi
a sé o ad un suo delegato
la persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio,
le ragioni della violazione, nonché per individuare
gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni.
In tale attività il prefetto è assistito
dal personale di un nucleo operativo costituito presso
ogni prefettura.
7. Gli organi di polizia
giudiziaria possono invitare la persona nei cui confronti
hanno effettuato
la contestazione
immediata a presentarsi immediatamente, ove possibile,
dinanzi al prefetto o al suo delegato affinché si
proceda al colloquio di cui al comma 6.
8. Se l'interessato è persona minore di età,
il prefetto convoca, se possibile ed opportuno, i familiari,
li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro
notizia delle strutture terapeutiche e rieducative esistenti
nel territorio della provincia, favorendo l'incontro con
tali strutture.
9. Il prefetto, ove l'interessato
volontariamente richieda di sottoporsi al programma terapeutico
e socio-riabilitativo
di cui all'articolo 122 e se ne ravvisi l'opportunità,
sospende il procedimento e dispone che l'istante sia inviato
al servizio pubblico per le tossicodipendenze per la predisposizione
del programma, fissando un termine per la presentazione
e curando l'acquisizione dei dati necessari per valutarne
il comportamento complessivo durante l'esecuzione del programma,
fermo restando il segreto professionale previsto dalle
norme vigenti ai fini di ogni disposizione del presente
testo unico.
10. Il prefetto si avvale
delle unità sanitarie
locali e di ogni altra struttura con sede nella provincia
che svolga attività di prevenzione e recupero. Può assumere
informazioni, presso le stesse strutture, al fine di valutare
l'opportunità del trattamento.
11. Se risulta che l'interessato ha attuato il programma,
ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso,
il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.
12. Se l'interessato non
si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze
entro il
termine indicato ovvero
non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite
o lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto
lo convoca nuovamente dinanzi a sé e lo invita al
rispetto del programma, [rendendolo edotto delle conseguenze
cui può andare incontro. Se l'interessato non si
presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il
programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato
motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica
presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso
il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai
fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76.
Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza
volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo].
13. Degli accertamenti e
degli atti di cui ai commi che precedono può essere
fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle
misure e
delle sanzioni previste
nel presente articolo [e nell'art. 76].
14. L'interessato può chiedere di prendere visione
e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo
che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso
in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato
può ottenere il rilascio di estratti delle parti
relative alla sua situazione.
15. In attesa della costituzione
dei nuclei operativi il prefetto si avvale, anche ai
fini del colloquio di cui
al comma 6, delle unità sanitarie locali e delle
altre strutture di cui al comma 10.
16. Per le esigenze connesse
ai compiti attribuiti al prefetto il Governo è delegato
ad emanare, nel termine di novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della
legge 26 giugno 1990, n. 162, un decreto legislativo con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione della istituzione
nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di
una apposita dotazione organica
di assistenti sociali, complessivamente non superiori a
duecento unità, per l'espletamento nell'ambito delle
prefetture degli adempimenti di cui al presente articolo,
e delle attività da svolgere in collaborazione con
il servizio pubblico per le tossicodipendenze e con le
altre strutture operanti nella provincia;
b) previsione delle qualifiche
funzionali e dei relativi profili professionali riferiti
al personale
di cui alla
lettera a) in conformità ai principi stabiliti dalla
normativa vigente per i ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno;
c) previsione che per la
copertura dei posti di nuova istituzione il Ministro
dell'interno è autorizzato
a bandire pubblici concorsi e a procedere alle relative
assunzioni in servizio con l'osservanza delle procedure
previste dagli articoli 20, ultimo comma, e 13 del D.P.R.
24 aprile 1982, n. 340;
d) previsione che il prefetto possa anche avvalersi di
personale volontario, previa verifica di una comprovata
competenza nel campo del recupero delle tossicodipendenze.
17. L'onere derivante dall'attuazione
del comma 16, lettera a), è determinato in lire
6.050 milioni annui a decorrere dal 1991.
Articolo 76
Provvedimenti dell'autorità giudiziaria
Sanzioni penali in caso di inosservanza
[1. Chiunque dopo il secondo
invito del prefetto previsto dal comma 12 dell'art.
75 rifiuta
o interrompe il programma
terapeutico e socio-riabilitativo è sottoposto,
per un periodo da tre ad otto mesi, se si tratta di sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III
previste dall'art. 14, ovvero per un periodo da due a quattro
mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle
II e IV previste dallo stesso art. 14, ad una o più delle
seguenti misure:
a) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo
autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato per
comprovate ragioni di cura e recupero;
b) obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana
presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso
il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
c) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in
altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora
e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
d) divieto di frequentare i locali pubblici indicati nel
decreto;
e) sospensione della patente di guida, della licenza di
porto d'armi con proibizione di detenzione di armi proprie
di ogni genere, del passaporto e di ogni altro documento
equipollente;
f) obbligo di prestare un'attività non retribuita
a favore della collettività, almeno per una giornata
lavorativa alla settimana, attività da svolgere
presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso
enti, organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione
civile, di tutela del patrimonio ambientale, previa stipulazione,
ove occorra, di speciali convenzioni con il Ministero dell'interno;
g) sequestro dei veicoli,
se di proprietà dell'autore
del reato, con i quali le sostanze siano state trasportate
o custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze
stupefacenti o psicotrope;
h) affidamento al servizio sociale secondo le disposizioni
stabilite dai commi da 5 a 10 dell'art. 47, legge 26 luglio
1975, n. 354, come sostituito dall'art. 11, legge 10 ottobre
1986, n. 663;
i) sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo
straniero per motivi turistici.
2. Le stesse misure si applicano
a chiunque, essendo già incorso
per due volte nelle sanzioni amministrative previste dall'art.
75, commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale
articolo.
3. Se il provvedimento riguarda
un minore, è comunicato
ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
4. Competente a irrogare
la sanzione è il pretore
del luogo in cui è stato commesso il fatto o, se
si tratta di minorenni, il tribunale per i minorenni.
5. Il giudice provvede con
decreto motivato, assunte informazioni presso il servizio
operativo
della prefettura e presso
il servizio pubblico per le tossicodipendenze, osservando,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 666 del
codice di procedura penale. Contro il decreto può essere
proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende
l'esecuzione del decreto a meno che il giudice che l'ha
emesso non disponga diversamente.
6. Nell'adottare le prescrizioni,
nel modificarle in relazione alle esigenze emerse o nell'autorizzare
eccezioni, il giudice
tiene conto delle necessità derivanti dall'eventuale
programma terapeutico e socio-riabilitativo cui l'interessato
sia invitato a sottoporsi o al quale egli volontariamente
si sottoponga, nonché di quelle di lavoro, di studio,
di famiglia e di salute.
7. Se l'interessato lo richiede, il giudice sospende il
procedimento e dispone che egli sia inviato al servizio
pubblico per le tossicodipendenze al fine di sottoporsi
al programma di cui all'art. 122, fissando un termine per
la presentazione e acquisendo successivamente i dati per
valutarne il comportamento durante l'esecuzione.
8. Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione
del procedimento quando accerta che la persona non ha collaborato
alla definizione del programma, o ne ha rifiutato o interrotto
l'esecuzione ovvero mantiene un comportamento incompatibile
con la sua corretta esecuzione.
9. Se l'interessato si è sottoposto
al programma, ottemperando alle relative prescrizioni,
e lo ha concluso,
il giudice dispone l'archiviazione degli atti.
10. L'archiviazione a norma
del comma 9 non può essere
disposta più di una volta nei confronti della stessa
persona.
11. Il provvedimento con
il quale sono inflitte le misure di cui al comma 1
non è iscritto nel casellario
giudiziale, ma di esso è fatta annotazione in apposito
registro ai soli fini dell'applicazione delle misure e
delle sanzioni di cui al presente articolo.
12. Chiunque viola le prescrizioni
imposte a norma del comma 1 è punito con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinque milioni].
Articolo 77
Abbandono di siringhe
1. Chiunque in un luogo
pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato
ma di
comune o altrui uso, getta
o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumità altrui
siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione
di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire un milione.
Articolo 78
Quantificazione delle sostanze
1. Con decreto del Ministro
della sanità, previo
parere dell'Istituto superiore di sanità, sono determinati:
a) le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare
l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope;
[b) le metodiche per quantificare l'assunzione abituale
nelle ventiquattro ore];
[c) i limiti quantitativi massimali di principio attivo
per le dosi medie giornaliere].
2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in
relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore.
Articolo 79
Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Chiunque adibisce o consente
che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato
di qualsiasi specie a luogo
di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo
fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa
da lire cinque milioni a lire venti milioni se l'uso riguarda
le sostanze comprese nelle tabelle I e III previste dall'art.
14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la
multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se
l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e
IV previste dallo stesso art. 14.
2. Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile,
di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo
adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno
abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope è punito con le stesse
pene previste nel comma 1.
3. La pena è aumentata dalla metà a due
terzi se al convegno partecipa persona di età minore.
4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna
importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da due
a cinque anni.
5. La chiusura del pubblico
esercizio può essere
disposta con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria
procedente.
6. La chiusura del pubblico
esercizio può essere
disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente
competente o dal Ministro della sanità, quando l'esercizio è aperto
o condotto in base
a suo provvedimento, per
un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni
caso, le disposizioni
dell'autorità giudiziaria.
Articolo 80
Aggravanti specifiche
1. Le pene previste per
i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da
un terzo alla
metà;
a) nei casi in cui le sostanze
stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque
destinate a persona
di età minore;
b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo
comma dell'art. 112 del codice penale;
c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare
nella commissione del reato, persona dedita all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) se il fatto è stato
commesso da persona armata o travisata;
e) se le sostanze stupefacenti
o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in
modo
che ne risulti accentuata la
potenzialità lesiva;
f) se l'offerta o la cessione è finalizzata
ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona
tossicodipendente;
g) se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno
o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado,
comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali,
strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
2. Se il fatto riguarda
quantità ingenti di sostanze
stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla
metà a due terzi; la pena è di trenta anni
di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e
3 dell'art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze
stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui
alla lettera e) del comma 1.
3. Lo stesso aumento di
pena si applica se il colpevole per commettere il delitto
o per
conseguirne per sé o
per altri il profitto, il prezzo o l'impunità ha
fatto uso di armi.
4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art.
112 del codice penale.
[5. Le sanzioni previste dall'art. 76 sono aumentate nella
misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono
le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata
dal comma 2].
Articolo 81
Prestazioni di soccorso in caso di pericolo di morte o
lesioni dell'assuntore
1. Quando l'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte
o lesioni personali
dell'assuntore
e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso
di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli
586, 589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da
tali articoli, nonché quelle stabilite per i reati
previsti dal presente testo unico, eventualmente commessi
nella predetta attività di determinazione o agevolazione,
sono ridotte dalla metà a due terzi se il colpevole
ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente
informato l'autorità sanitaria o di polizia.
Articolo 82
Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona
minore
1. Chiunque pubblicamente
istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope,
ovvero svolge, anche in privato,
attività di proselitismo per tale uso delle predette
sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, è punito
con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire
due milioni a lire dieci milioni.
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso
nei confronti di persone di età minore ovvero all'interno
o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di
comunità giovanili o di caserme. La pena è altresì aumentata
se il fatto è commesso all'interno di carceri, di
ospedali o di servizi sociali e sanitari.
3. La pena è raddoppiata
se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli
anni quattordici, di persona
palesemente incapace o di persona affidata al colpevole
per ragioni di cura, di educazione, di
istruzione, di vigilanza o di custodia.
4. Se il fatto riguarda
le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'art.
14 le
pene disposte dai commi
1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà.
Articolo 83
Prescrizioni abusive
1. Le pene previste dall'art.
73, commi 1, 4 e 5, si applicano altresì a carico
del medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia
prescrizioni delle sostanze stupefacenti
o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.
Articolo 84
Divieto di propaganda pubblicitaria
1. La propaganda pubblicitaria
di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste
dall'art. 14, anche se
effettuata in modo indiretto, è vietata. Non sono
considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate
alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile
1941, n. 633, sul diritto d'autore.
2. Il contravventore è punito
con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni
a lire cinquanta milioni,
sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 82.
3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle
sanzioni di cui al comma 2 sono versate sul Fondo nazionale
di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127.
Articolo 85
Pene accessorie
1. Con la sentenza di condanna
per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74, 79 e
82, il
giudice può disporre
il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida
per un periodo non superiore a tre anni.
2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento,
effettuato a norma dell'art. 12 del codice penale, di sentenza
penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra
indicati.
3. Il provvedimento che
applica le sanzioni amministrative, nonché quello
che definisce o sospende il procedimento ai sensi del
presente
testo unico, dispone comunque la
confisca delle sostanze.
Articolo 86
Espulsione dello straniero condannato
1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti
dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata
deve essere espulso dallo Stato.
2. Lo stesso provvedimento
di espulsione dallo Stato può essere
adottato nei confronti dello straniero condannato per uno
degli altri delitti previsti dal presente testo unico.
3. Se ricorre lo stato di
flagranza di cui all'art. 382 del codice di procedura
penale in
riferimento ai delitti
previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'art. 73, il prefetto dispone
l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera
dello straniero, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria
procedente.