Sostanze
usate per la preparazione e la fabbricazione di stupefacenti
D.P.R.
9 ottobre 1990 n° 309
Titolo
VII
Prescrizioni
particolari relative alle sostanze indicate nella IV,
V e nella VI tabella (artt. 69 - 71)
Articolo 69
Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni
1. Gli enti e le imprese
che producono fabbricano o commerciano all'ingrosso
sostanze indicate nella tabella
VI di cui
all'articolo 14 debbono comunicare ogni anno al Ministero
della sanità i dati relativi
alla produzione, alla fabbricazione
ed al commercio, nonché alla
destinazione specifica delle sostanze.
2. Chiunque non ottemperi
alle disposizioni di cui al comma 1 è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centomila a lire un
milione.
3. I direttori delle cliniche,
degli ospedali, delle case di cura, dei laboratori
di ricerca debbono
comunicare tempestivamente
al Ministero della sanità gli effetti dannosi eventualmente
cagionati dalle sostanze innanzi menzionate ed in particolare
i fenomeni di assuefazione e di farmacodipendenza.
Uguale obbligo spetta ai
sanitari anche non addetti a cliniche, ospedali o case
di cura. Nelle segnalazioni
al
Ministero della sanità deve essere omessa la menzione
del nome della persona curata.
Articolo 70
Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione
di sostanze stupefacenti o psicotrope quelle individuate
e classificate come tali nelle categorie 1, 2, e 3 riportate
nell'allegato I.
2. I soggetti definiti nell'allegato
II, di seguito denominati gli "operatori", i quali intendono effettuare
per taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 1,
dell'allegato I, una delle attività indicate nella
citata definizione devono munirsi dell'autorizzazione ministeriale
di cui al comma 1 dell'art. 17. Si applicano altresì le
disposizioni di cui al comma 2 e ai commi 4, 5 e 6 dello
stesso art. 17 nonché, in quanto compatibili, gli
articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano altresì agli
operatori che intendono effettuare attività di importazione,
esportazione e transito ad eccezione degli spedizionieri
doganali, dei depositari e dei vettori che agiscono unicamente
in tale qualità.
3. Gli operatori che intervengono
nella fabbricazione e nell'immissione in commercio
di taluna delle sostanze
appartenenti alla categoria 2 dell'allegato I, sono tenuti
a comunicare al Ministero della sanità gli indirizzi
dei locali in cui producono dette sostanze o da cui le
inviano per la commercializzazione, e ad indicare tempestivamente
eventuali variazioni. Allo stesso obbligo sono tenuti gli
operatori di cui all'art. 2-bis, paragrafo 2, del regolamento
CEE n. 3677/90 nei limiti ivi indicati.
4. L'esportazione delle
sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato
I è subordinata al previo
rilascio del permesso all'esportazione da parte del Ministero
della sanità in conformità e nei limiti di
quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 5-bis del regolamento
CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990. Egualmente, l'importazione
e il transito delle sostanze di cui alla categoria 1 dell'allegato
I da parte di chi è munito dell'autorizzazione di
cui al comma 2, sono subordinati alla concessione del permesso
rilasciato dal Ministero della sanità. Si applicano
altresì le disposizioni di cui al titolo V.
5. All'interno del territorio dell'Unione europea, le
sostanze appartenenti alla categoria 1 dell'allegato I
possono essere fornite unicamente alle persone autorizzate,
ai sensi del comma 2 ovvero dalle
competenti autorità di
altro Stato membro.
6. Gli operatori sono tenuti
a documentare le transazioni commerciali relative alle
sostanze classificate
nelle categorie
1 e 2 dell'allegato I, secondo le modalità indicate
nell'allegato III.
7. Gli operatori hanno l'obbligo
di comunicare alla Direzione centrale per i servizi
antidroga, istituita
nell'ambito
del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, al più tardi al momento
della loro effettuazione,
le singole operazioni commerciali relative alle sostanze
da essi trattate,
secondo le modalità e
entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro dell'interno
sentiti i Ministri delle finanze e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Il medesimo obbligo si applica
altresì agli operatori che svolgono attività di
importazione, esportazione e transito.
8. Gli operatori sono altresì tenuti a collaborare
in ogni altro modo con la Direzione centrale per i servizi
antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in particolare
fornendo ogni informazione eventualmente richiesta, nonché segnalando
immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche,
entità, natura o per qualsiasi altra circostanza
conosciuta in ragione dell'attività esercitata,
induce a ritenere che le sostanze trattate possono essere
in qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope. Al
medesimo obbligo sono sottoposti
gli operatori che svolgono attività di importazione,
esportazione e transito.
9. Per la vigilanza ed il
controllo sulle attività di
cui al comma 2 e sull'esattezza e completezza dei dati
e delle informazioni forniti si applicano le disposizioni
di cui all'art. 6, con esclusione del comma 3, e agli articoli
7 e 8. Ai fini della vigilanza relativa agli altri obblighi
si applicano le disposizioni dell'art. 35, comma 3.
10. Chiunque non adempie
agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 è punito
con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire
cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di
condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione
a svolgere le attività di cui al comma 2 per un
periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un
anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva
della sospensione dell'esercizio dell'attività di
cui al comma 3 per un periodo non superiore ad un anno.
11. Ove il fatto non costituisce
reato, in caso di violazione degli obblighi di informazione
e di segnalazione
di cui
al comma 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire un milione a lire cinque milioni.
Può essere adottato il provvedimento della sospensione
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per
un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad
un anno. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti
delle violazioni di cui ai commi 3 e 6.
12. Chiunque produce, commercia,
effettua operazioni di importazione, esportazione o
transito relativamente
a sostanze
inserite nella categoria 1 dell'allegato I senza la prescritta
autorizzazione, o le esporta in assenza del permesso di
cui al comma 4, è punito con la reclusione da quattro
a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire
duecento milioni. Alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione,
nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per
la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna
il giudice può altresì disporre la sospensione
dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento
alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato
I, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore
ad un anno.
13. Chiunque esporta senza
il necessario permesso di cui al comma 4, sostanze
classificate nelle categorie
2 e 3
dell'allegato I, è punito con l'arresto fino ad
un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
cinque milioni. Con la sentenza di condanna il giudice
può disporre la sospensione dell'attività svolta
dall'operatore per un periodo non inferiore ad un mese
e non superiore ad un anno. Può essere applicata
la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'autorizzazione
per un periodo non superiore ad un anno.
14. La violazione dell'obbligo
di cui al comma 5 è punita
con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna,
può disporre la sospensione dell'autorizzazione
a svolgere le attività di cui al comma 2 per un
periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un
anno.
15. Gli allegati I, II e
III potranno essere modificati con decreto del Ministero
della sanità, in conformità a
nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria
(1).
(1) Così sostituito
dall'art. 2, D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 258.
Articolo 71
Prescrizioni relative alla vendita
1. Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo
14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta
medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo
quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale.
2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo
14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta
medica.
3. Chiunque viola le disposizioni
contenute nei commi 1 e 2 è punito con l'ammenda
da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
4. I prontuari farmaceutici
del Servizio sanitario nazionale debbono presentare
la connotazione con asterisco
di tutte
le specialità e le confezioni contenenti le sostanze
incluse nelle sei tabelle dell'articolo 14.