1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito,
di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabelle
I, II, III, IV e V previste, dall'articolo 14 deve essere
iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna
lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo
un'unica progressione numerica, deve essere tenuto in evidenza
il movimento di entrata e di uscita delle sostanze predette.
Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina
dall'autorità sanitaria locale, che riporta nella
prima pagina gli estremi della autorizzazione e dichiara
nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito.
2. Il registro deve
essere conforme a modello predisposto dal Ministero
della sanità ed
approvato con decreto del Ministro.
Articolo 61
Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese
autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti
o psicotrope
1. Nel registro di entrata e uscita degli enti e delle
imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti
o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V
di cui all'articolo 14, deve essere annotata ciascuna operazione
di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.
2. Nelle registrazioni
relative alle operazioni di uscita o di passaggio
in lavorazione
deve risultare anche il numero
della operazione con la quale la sostanza, che ne è oggetto,
fu registrata in entrata.
3. La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche
mediante sintesi, deve essere registrata in entrata con
le indicazioni che consentono il collegamento con i dati
contenuti nel registro di lavorazione.
4. Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza
devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare
alla sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione
concernente l'operazione da cui sono state determinate.
Articolo 62
Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese
autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti
o psicotrope e per le farmacie
1. Il registro di entrata
e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati
all'impiego
ed
al commercio di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III,
IV e V ed il registro delle farmacie per quanto concerne
le sostanze di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo
14, debbono essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno.
La chiusura deve compiersi mediante scritturazione riassuntiva
di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e
quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e
qualità dei prodotti impiegati o commerciati durante
l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza
o residuo.
Articolo 63
Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati
alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione
di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle
I, II, III, IV, e V di cui all'articolo 14 devono tenere
anche un registro di lavorazione,
numerato e firmato in
ogni pagina da un funzionario del Ministero della
sanità all'uopo delegato, nel quale
devono essere iscritte le quantità di materie prime
poste in lavorazione, con indicazione della
loro esatta denominazione
e della data di entrata nel reparto di lavorazione,
nonché i
prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.
2. I registri devono
essere conservati, da parte degli enti e delle imprese
autorizzati
alla
fabbricazione, per
la durata di dieci anni a datare dal giorno dell'ultima
registrazione. Detto termine è ridotto a cinque
anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti
o psicotrope; per i commercianti grossisti e per i farmacisti.
3. Il registro di lavorazione
deve essere conforme al modello predisposto dal Ministero
della sanità ed
approvato con decreto del Ministro.
Articolo 64
Registro di carico e
scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari,
le navi
mercantili
e i cantieri di
lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee
1. Nel registro di carico
e scarico previsto dagli articoli 42, 46, e 47 devono
essere annotati
per ogni somministrazione,
oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente,
salvo quanto stabilito nell'articolo 120, comma 5, la data
della somministrazione, la denominazione e la quantità della
preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia.
Ciascuna pagina del registro è intestata ad una
sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo
numerico unico delle operazioni di carico e scarico.
2. Detti registri ogni
anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti
al
controllo
e alla vidimazione dell'autorità sanitaria
locale o del medico di porto che ne ha effettuato la prima
vidimazione.
Articolo 65
Obbligo di trasmissione di dati
1. Gli enti e le imprese
autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e
all'impiego di
sostanze stupefacenti
o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V
di cui all'articolo 14, devono trasmettere al Ministero
della sanità, al Servizio centrale antidroga e alla
competente unità sanitaria locale annualmente, non
oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi
dell'anno precedente e precisamente:
a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
b) la quantità e qualità delle materie utilizzate
per la produzione di specialità medicinali e prodotti
galenici preparati nel corso dell'anno;
c) la quantità e la qualità dei prodotti
e specialità medicinali venduti nel corso dell'anno;
d) la quantità e la qualità delle
giacenze esistenti al 31 dicembre.
Articolo 66
Trasmissione di notizie e dati trimestrali
1. Gli enti e le imprese
autorizzati a fabbricare sostanze stupefacenti o
psicotrope comprese
nelle tabelle I, II,
III, IV e V di cui all'articolo 14, devono trasmettere
al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla
fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantità delle
materie prime ricevute, e di quelle utilizzate per la lavorazione,
degli stupefacenti o sostanze psicotrope ricavati e di
quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale
rapporto, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di
coca, deve, essere indicato il titolo in principi attivi
ad azione stupefacente.
2. Il Ministero della
sanità può,
in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese
autorizzati
alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze
stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere
forniti entro il termine stabilito.
3. Salvo che, il fatto
costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni
prescritte
o non fornisca entro
il termine stabilito le informazioni previste dal presente
articolo e dall'art. 65 ovvero fornisca dati inesatti o
incompleti è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
due milioni.
Articolo 67
Perdita, smarrimento o sottrazione
1. In caso di perdita,
smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti
o dei relativi
documenti giustificativi,
gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione,
devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di
pubblica sicurezza, e darne comunicazione al Ministero
della sanità.
2. Per le farmacie la
comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta
all'autorità sanitaria
locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.
Articolo 68
Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico
e scarico.
Trasmissione di dati
1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato,
chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri
di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione,
nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di
denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito
con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire cinquanta milioni.