Importazione
ed esportazione di stupefacenti e farmaci psicotropi
D.P.R.
9 ottobre 1990 n° 309
Titolo
V
Dell'importazione,
dell'esportazione e del transito (artt. 50 - 59)
Articolo 50
Disposizioni generali
1. L'importazione, l'esportazione
ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope
possono essere effettuati esclusivamente
dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione
delle piante, alla produzione alla fabbricazione, all'impiego
e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché all'impiego
delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica
e di sperimentazione.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono, essere svolte
soltanto tramite le dogane di prima categoria.
3. Il permesso deve essere
rilasciato per ogni singola operazione; ha la validità di mesi sei e può essere
utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli assegnati.
4. Le sostanze stupefacenti psicotrope dirette all'estero
devono essere spedite a mezzo pacco postale con valore
dichiarato.
5. È vietata l'importazione
di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione
ad una casella postale o
ad una banca.
6. Le norme del presente testo unico si applicano alle
zone, punti o depositi franchi qualora la disciplina a
questi relativi vi consenta la introduzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
7. Durante il transito è vietato manomettere o
in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope salvo che per finalità doganali
o di polizia. È vietato altresì destinarli,
senza apposita autorizzazione del Ministro della sanità,
a Paese diverso da quello risultante dal permesso di esportazione
e da quello di transito.
8. Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti
o psicotrope in importazione, esportazione o transito si
applicano le norme di cui all'articolo 41.
9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto
alle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle
tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14.
Capo I - Dell'importazione
Articolo 51
Domanda per il permesso di importazione
1. Per ottenere il permesso
di importazione, l'interessato è tenuto
a presentare domanda direttamente al Ministero della sanità secondo
le modalità indicate con decreto del Ministro.
Articolo 52
Importazione
1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso
di importazione in conformità delle convenzioni
internazionali, ne dà tempestivo avviso alla dogana
presso la quale è effettuata l'importazione e, se
quest'ultima è interna, anche alla dogana di confine.
2. L'eventuale inoltro dalla
dogana di confine a quella interna è disposto
con scorta di bolletta di cauzione per merci estere
dichiarate,
sulla quale deve essere indicato
l'indirizzo del locale autorizzato, destinato ad accogliere
il prodotto.
3. L'importatore deve presentare
al più presto
alla dogana destinataria il permesso di importazione, insieme
con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo,
ove si debba procedere al prelevamento di campioni, a richiedere
l'intervento del comando della Guardia di finanza.
4. La dogana destinataria,
pervenuta la merce e qualora non sussista la possibilità di sdoganare immediatamente
la merce medesima, ne dispone l'introduzione nei propri
magazzini di temporanea custodia, dandone nello stesso
tempo comunicazione al Ministero della sanità, al
Servizio centrale antidroga, al competente comando della
Guardia di finanza ed all'importatore.
Articolo 53
Sdoganamento e bolletta di accompagnamento
1. La dogana, dietro presentazione
dei documenti indicati nel comma 3 dell'articolo 52 e
dopo il prelievo dei campioni,
provvede allo sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli
che li contengono con contrassegni doganali. Sulla bolletta
di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito,
deve annotare anche gli estremi del permesso di importazione,
da allegarsi alla bolletta matrice, e a scorta della merce
importata rilascia una bolletta di accompagnamento, riportante
tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione, nonché il
termine entro cui la bolletta medesima dovrà essere
restituita alla dogana emittente con le attestazioni di
scarico.
2. L'arrivo a destinazione
della merce deve risultare da attestazione che l'importatore,
dopo che la merce sia
stata presa in carico sull'apposito registro, avrà cura
di far apporre sulla bolletta di accompagnamento dal più vicino
ufficio di Polizia di Stato o Comando dei carabinieri o
della Guardia di finanza ovvero dall'agente di scorta nel
caso che questa sia stata disposta.
3. La bolletta di accompagnamento,
munita del la cennata attestazione, deve essere restituita,
entro il termine
perentorio specificato nella bolletta stessa, dall'importatore
alla dogana, che informa dall'avvenuta regolare importazione,
citando la data e il numero della bolletta di importazione,
il Ministero della sanità, il Servizio centrale
antidroga ed il Comando della Guardia di finanza competente.
4. Trascorso il termine
assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento
senza che questa sia
stata restituita, munita dell'attestazione di scarico,
la dogana redige processo verbale, informandone le autorità di
cui al comma 3.
Articolo 54
Prelevamento di campioni
1. Nel caso di importazione
di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle
tabelle I, II,
III, IV e V di
cui all'articolo 14 la dogana destinataria provvede al
prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della
sanità e con le modalità da questi fissate.
2. Se l'importazione concerne
le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle
tabelle
I, II e III previste
dall'articolo 14 la dogana preleva quattro separati campioni
con le modalità indicate nel presente articolo.
3. Ciascun campione, salvo
diversa determinazione disposta dal Ministero della
sanità all'atto
del rilascio del permesso di importazione, deve essere
costituito da
almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio,
per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi
20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le
capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per
la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina
e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo
o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I
indicata al comma 1.
4. I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi
di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati.
5. Sulla relativa etichetta,
oltre le indicazioni della quantità e qualità della sostanza, della
ditta importatrice e della provenienza, devono figurare
anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante
e la percentuale di umidità della sostanza.
6. All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare
anche un militare della Guardia di finanza.
7. Per la predetta operazione deve essere redatto apposito
verbale compilato in contraddittorio con l'importatore
o un suo legale rappresentante e firmato dagli intervenuti.
8. Una copia del verbale è trasmessa, a cura della
dogana, al Ministero della sanità, altra copia è allegata
alla dichiarazione di importazione ed una terza copia è consegnata
all'importatore.
9. Dei campioni prelevati,
due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al
Ministero della
sanità,
uno rimane alla dogana stessa ed uno è trattenuto
in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto
agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.
Articolo 55
Analisi dei campioni
1. L'analisi sul campione è disposta dal Ministero
della sanità ed è effettuata entro 60 giorni
dall'Istituto superiore di sanità a spese dell'importatore.
2. I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso
alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza,
al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte
dirette per gli usi di legge.
3. I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni
non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore
a sue spese.
4.I residuati e i campioni
non richiesti restano a disposizione del Ministero
della sanità.
5. Ad esito definitivo dell'analisi
l'importatore può utilizzare
il campione affidatogli per la custodia.
Capo II - Dell'esportazione
Articolo 56
Domanda per il permesso di esportazione
1. Per ottenere il permesso
di esportazione l'interessato è tenuto
a presentare domanda anche al Ministro della sanità.
2. La domanda deve essere
redatta secondo le modalità stabilite
con decreto del Ministro della sanità. Essa deve
essere corredata dal permesso di importazione rilasciato
dalle competenti autorità del Paese di destinazione
della merce, vidimato delle autorità consolari italiane
ivi esistenti.
Articolo 57
Esportazione
1.Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso
di esportazione, ne dà tempestivo avviso alla dogana
di confine, attraverso la quale deve essere effettuata
la esportazione, e al Servizio centrale antidroga.
2. Copia del permesso è inoltrata alle competenti
autorità del Paese di destinazione tramite il Ministero
degli affari esteri.
3. Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione
rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data
ed il numero del permesso di esportazione, il quale rimane
allegato alla matrice.
3. Dell'avvenuta uscita
della merce dal territorio dello Stato la dogana dà immediata comunicazione al Ministero
della sanità, segnalando gli estremi della bolletta
e del permesso di esportazione.
4. Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario
od aereo, il permesso di esportazione deve essere presentato
dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari
od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di
viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita.
Quest'ultima provvede agli adempimenti indicati nel presente
articolo.
6. La spedizione deve essere
effettuata secondo le modalità stabilite
con decreto del Ministro della sanità.
Capo III - Del transito
Articolo 58
Domanda per il permesso di transito
1. Per ottenere il permesso
di transito l'operatore è tenuto
a presentare domanda al Ministero della sanità secondo
le modalità stabilite con decreto del Ministro.
2. La domanda deve essere in ogni caso corredata:
a) dal permesso di importazione
rilasciato dalle competenti autorità del Paese
di destinazione;
b) dal permesso di esportazione
rilasciato dalle competenti autorità del Paese
di provenienza.
3. I documenti previsti
alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti
in fotoriproduzione
o in copia,
purché vidimati dalle competenti autorità consolari
italiane.
4. Il transito è ammesso
soltanto tramite dogane di prima categoria.
Articolo 59
Transito
1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso
di transito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne dà tempestivamente
avviso alle dogane di entrata e uscita.
2. La dogana di entrata,
ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di transito,
procede
all'inoltro della merce
alla dogana di uscita, emettendo a scorta della merce stessa,
bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui figlia
allega il permesso di transito. Il termine di validità di
tale bolletta deve essere fissato sulla base del tempo
strettamente necessario perché la merca raggiunga,
per la via più breve, la dogana di uscita.
3. Tanto sulla matrice quanto
sulla figlia della bolletta di cauzione la dogana emittente
deve indicare la data e
il numero del permesso di transito. La stessa dogana comunica
quindi al Ministero della sanità, nonché alla
dogana di uscita, l'arrivo e la spedizione della merce,
specificando gli estremi della bolletta emessa.
4. La dogana di uscita,
effettuata l'operazione, invia il certificato di scarico
alla dogana
di entrata e questa,
ricevuto il certificato medesimo, provvede a dare conferma
al Ministero della sanità dell'avvenuta uscita della
merce dal territorio dello Stato, precisando i dati concernenti
l'operazione effettuata.
5. Nel caso di mancato scarico
parziale o totale della bolletta di cauzione, la dogana
di uscita,
indipendentemente
dagli altri adempimenti di competenza, informa immediatamente
il più vicino posto di polizia di frontiera e il
Ministero della sanità.