Vendita,
acquisto, cessione e somministrazione di sostanze stupefacenti
e psicotrope
D.P.R.
9 ottobre 1990 n° 309 Titolo
IV Disposizioni
relative alla distribuzione
(artt. 38 - 49)
Capo
I - Della vendita dell'acquisto e della somministrazione
Articolo 38
Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. La vendita o cessione,
a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope,
comprese nelle
tabelle I, II,
III, IV e V di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle
persone autorizzate a norma del presente testo unico e
a titolari e/o direttori di farmacie aperte al pubblico
e/o ospedaliere, in base a richiesta scritta da staccarsi
da apposito bollettario "buoni acquisto" conforme
a modello predisposto e distribuito dal Ministero della
sanità. La richiesta scritta non è necessaria
per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari
o direttori di farmacie, per quanto attiene alle preparazione
comprese nella tabella V di cui all'articolo 14 acquistate
presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.
2. In caso di perdita, anche
parziale, del bollettario "buoni
acquisto", deve essere fatta, entro ventiquattro ore
dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità di
pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento della somma
da lire duecentomila a lire quattro milioni.
3. I produttori di specialità medicinali contenenti
sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei
limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della
sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai medici
veterinari campioni di tali specialità.
4. È vietata comunque
la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari
di campioni delle sostanze
stupefacenti
o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui
all'articolo 14.
5. Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque viola la disposizione di cui al comma
4 è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento della somma
da lire
duecentomila a lire un milione.
6. L'invio delle specialità medicinali di cui al
comma 4 è subordinato alla richiesta datata e firmata
dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto
la propria responsabilità.
7. Chiunque cede buoni acquisto
a qualsiasi titolo è punito
salvo che il fatto costituisca più grave reato,
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Articolo 39
Buoni acquisto
1. Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta
di una sola sostanza o preparazione.
2. 2. Esso è diviso
in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice
e rimane in possesso
del
richiedente. Ad essa deve
essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal
fornitore, recante gli estremi
del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda è consegnata
al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura
di vendita.
3. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate
quali documenti giustificativi dell'operazione.
4. La sezione terza deve
essere inviata a cura del venditore al Ministero della
sanità. Quando l'acquirente titolare
o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere
inviata all'autorità sanitaria regionale nella cui
circoscrizione ha sede la farmacia.
Articolo 40
Confezioni per la vendita
1. Il Ministro della sanità, sentito l'Istituto
superiore di sanità, al momento dell'autorizzazione,
determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione
terapeutica e posologia, le confezioni delle preparazioni
contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, che possono
essere messe in commercio.
2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed
eventuali controindicazioni devono essere riportate in
modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna
la confezione.
Articolo 41
Modalità di consegna
1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da
parte degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle,
deve essere fatta:
a) personalmente all'intestatario
dell'autorizzazione al commercio o al farmacista, previo
accertamento della
sua identità, qualora la consegna sia effettuata
presso la sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i
dati del documento di riconoscimento in calce al buono
acquisto;
b) a mezzo di un qualunque
dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente autorizzato,
direttamente
al domicilio dell'acquirente,
previo accertamento della identità di quest'ultimo
e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce
al buono acquisto;
c) a mezzo pacco postale assicurato;
d) mediante agenzia di trasporto
o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di
sostanze stupefacenti
o psicotrope
indicate nelle tabelle I e II previste dall'articolo 14
e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il
trasporto deve essere effettuato previa comunicazione,
a cura del mittente, al più vicino ufficio di Polizia
di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza.
2. La comunicazione, di
cui al comma 1, lettera d), compilata in triplice copia,
deve indicare il mittente
ed il destinatario,
il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e
la quantità degli stupefacenti trasportati. Una
delle copie è trattenuta dall'ufficio o comando
predetti; la seconda è da questo inviata al corrispondente
ufficio o comando della giurisdizione del destinatario,
per la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata
e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare
la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente.
3. Chiunque consegni o trasporti
sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando
alle disposizioni del presente
articolo è punito con l'arresto fino ad un anno
e con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni.
4. Chi vende o cede sostanze
sottoposte a controllo, deve conservare la copia della
fattura, il relativo buono
acquisto,
nonché, ove la consegna avvenga a mezzo posta o
corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto
o del corriere privato, relativa alla spedizione della
merce. La inosservanza delle disposizioni del presente
comma è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a lire un milione.
Articolo 42
Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope
da parte di medici chirurghi
1. I direttori sanitari
di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in
genere, sprovvisti di servizio
di farmacia
interna, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle
professioni sanitarie possono acquistare dalle farmacie
preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV di
cui all'articolo 14, nella quantità occorrente per
le normali necessità degli ospedali, ambulatori,
istituti, case di cura e gabinetti predetti.
La richiesta per l'acquisto
di dette preparazioni deve essere fatta in triplice
copia. La prima delle predette
copie rimane per documentazione al richiedente; le altre
due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene
una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente
autorità sanitaria.
2. Salvo che il fatto costituisca
reato, l'acquisto delle predette preparazioni in misura
eccedente in modo
apprezzabile
quelle occorrenti per le normali necessità è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire duecentomila a lire un milione.
3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di
cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e scarico
delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare
l'impiego delle preparazioni stesse.
4. Detto registro deve essere
vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria
locale.
Articolo 43
Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari
1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono
preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo
14, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste
dal comma 2, che devono essere scritte con mezzo indelebile,
il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale
le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato;
segnarvi in tutte lettere la dose prescritta e l'indicazione
del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla
prescrizione stessa la data e la firma.
2. Le ricette per le prescrizioni
delle preparazioni indicate nel comma 1 debbono essere
staccate da un ricettario
a
madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministero
della sanità e distribuito, a richiesta dei medici
chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini
professionali, che, all'atto della consegna devono far
firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale è tenuto
a ripetere la propria firma all'atto della consegna al
richiedente.
3. Ciascuna prescrizione
deve essere limitata a una sola preparazione o ad un
dosaggio per cura di
durata non superiore
ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni
ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre,
l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del
medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.
4. Di ciascuna prescrizione,
il medico chirurgo o il medico veterinario deve conservare,
per la durata
di due anni
dalla data del rilascio, una copia recante ben visibile
la dicitura: "copia per documentazione".
5. Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire duecentomila a un milione.
6. Le prescrizioni a persone
assistite dal Servizio sanitario nazionale debbono
essere rilasciate in originale
e copia.
Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari
ed indelebili la dicitura: "copia per l'unità sanitaria
locale".
Articolo 44
Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente
1. È fatto divieto
di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle
previste dall'articolo
14 a persona
minore o manifestamente inferma di mente.
2. Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 è punito
con una sanzione amministrativa, del pagamento di una
somma
fino a lire
due milioni.
Articolo 45
Obblighi del farmacista
1. La vendita dei farmaci
e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III
previste dall'articolo
14 deve
essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi
dell'identità dell'acquirente e di prendere nota
degli estremi del documento di riconoscimento in calce
alla ricetta.
2. Il farmacista deve vendere
i farmaci e le preparazioni predette soltanto su presentazione
di prescrizione medica
sulle ricette previste dal comma 2 dell'articolo 43 e nella
quantità e forma prescritta.
3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta
sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo
43, di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di
conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini del
discarico ai sensi dell'articolo 62.
4. Scaduti dieci giorni
dalla data del rilascio la prescrizione non può essere più spedita.
5. Il contravventore alle
disposizioni del presente articolo è punito
con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire centomila
a lire quattro milioni, sempre che il fatto non costituisca
più grave reato.
6. Il Ministro della sanità è delegato
a stabilire, con proprio decreto, la forma ed il contenuto
dei moduli idonei al controllo del movimento delle sostanze
stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli
ospedali e singoli reparti.
Capo II - Disciplina
per i casi di approvvigionamento obbligatorio
Articolo 46
Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi
mercantili
1. La richiesta per l'acquisto
delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III,
IV e V previste dall'articolo
14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a
norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta
in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate
alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi
manchi, da un medico fiduciario dell'armatore.
Essa deve precisare il nome
o il numero del natante, nonché il
luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per
la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata
dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.
2. La prima delle predette
copie rimane per documentazione al richiedente; le
altre due devono essere rimesse al farmacista,
il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette
l'altra al medico di porto annotandovi la dicitura: "spedita
il giorno...".
3. Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire duecentomila a lire un milione.
4. Il medico di bordo o,
quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario
delle preparazioni e deve annotare in apposito registro
il
carico e lo scarico.
5. Il registro di cui al
comma 4 è vidimato e firmato
in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove è iscritta
la nave.
6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per
la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.
Articolo 47
Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di
lavoro
1. La richiesta per l'acquisto
delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III,
IV e V previste dall'articolo
14, di cui devono essere provviste le aziende industriali,
commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo, 1956, 303, è fatta in
triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni
previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda.
Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove è ubicato
il cantiere per il quale è rilasciata, nonché il
numero dei lavoratori addetti;
inoltre deve esse vistata
dall'autorità sanitaria
locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato.
2. La prima delle predette
copie rimane per documentazione al richiedente; le
altre due devono essere rimesse al farmacista,
che ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette
l'altra alla competente unità sanitaria locale apponendovi
la dicitura: "spedita il giorno...".
3. Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire duecentomila a lire un milione.
4. Il titolare dell'azienda
o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere
addetto o il capo cantiere è consegnatario
delle preparazioni e deve annotare in apposito registro
il carico e lo scarico.
5. Il registro di cui al
comma 4 è vidimato e firmato
in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale
nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere
conservato per la durata di due anni a datare dal giorno
dell'ultima registrazione.
Articolo 48
Approvvigionamento per le
necessità di
pronto soccorso
1. Fuori delle ipotesi di
detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli
articoli 46 e 47, il
Ministero della sanità può rilasciare
autorizzazione, indicando la persona responsabile della
custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette
preparazioni, per finalità di pronto soccorso a
favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto
terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche
non di lavoro, di carattere temporaneo.
2. L'autorizzazione deve
indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente
alle esigenze mediamente calcolabili,
nonché le disposizioni che gli interessati sono
tenuti ad osservare.
Capo III - Della ricerca scientifica e sperimentazione
Articolo 49
Istituti di ricerca scientifica
Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Ai fini della ricerca
scientifica e della sperimentazione o per indagini
richieste dall'autorità giudiziaria,
gli istituti d'istruzione universitaria ed i titolari di
laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo
riconosciuti idonei dal Ministero della sanità,
possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi
di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun
ciclo di ricerca di sperimentazione.
2. L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministro
della sanità, previa determinazione dei quantitativi
predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto
al Ministero della sanità in qualsiasi momento ne
venga fatta richiesta, nonché con relazione scritta
annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle
sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei
ricercatori e dei periti.
L'autorizzazione non è soggetta
a tassa di concessione governativa.
3. Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico
assume in entrata la sostanza e si munisce, ai fini della
registrazione di scarico, delle dichiarazioni lasciate
dai singoli ricercatori e sperimentatori o periti.
4. Le persone autorizzate
sono obbligate ad annotare in apposito registro vidimato
dall'autorità sanitaria
locale le seguenti indicazioni:
a) gli estremi dell'atto di autorizzazione;
b) la quantità di
sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in
giacenza;
c) la descrizione sommaria
delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate e
l'indicazione dei prodotti
ottenuti e delle
quantità residue.
5. Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque viola le disposizioni del comma 4 è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma
fino a lire un
milione.