Coltivazione,
commercio, produzione, fabbricazione e impiego di sostanze
stupefacenti e psicotrope
D.P.R.
9 ottobre 1990 n° 309
Titolo
III
Disposizioni
relative alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione,
all'impiego ed al commercio all'ingrosso delle sostanze
stupefacenti o psicotrope (artt. 26 - 37)
Capo I - Della coltivazione e produzione
Articolo
26
Coltivazioni e produzioni vietate
1. Salvo quanto stabilito
nel comma 2, è vietata
nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di
coca di qualsiasi specie, di piante di canapa Indiana,
di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (papaver
somniferum) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite
sezioni delle tabelle I, II e III, di cui all'articolo
14, debbono essere indicate altre piante da cui possono
ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione
deve essere vietata nel territorio dello Stato.
2. Il Ministro della sanità può autorizzare
istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini
istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante
sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.
Articolo 27
Autorizzazione alla coltivazione
1. La richiesta di autorizzazione
alla coltivazione, avanzata dai soggetti di cui agli
articoli 16 e 17 del
presente
testo unico deve contenere il nome del richiedente coltivatore
responsabile, l'indicazione del luogo, delle particelle
catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata
la coltivazione, nonché la specie di coltivazione
e i prodotti che si intende ottenere. Il richiedente deve
indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati alla
custodia dei prodotti ottenuti.
2. Sia la richiesta che
l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione
sono trasmessi alla competente unità sanitaria
locale e agli organi di cui all'articolo 29 ai quali spetta
l'esercizio della vigilanza e del controllo di tutte le
fasi della coltivazione fino all'avvenuta cessione del
prodotto.
3. L'autorizzazione è valida
oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta,
la detenzione
e la vendita dei prodotti
ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari
di autorizzazione per la fabbricazione e l'impiego di sostanze
stupefacenti.
Articolo 28
Sanzioni
1. Chiunque, senza essere
autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo
26, è assoggettato
a sanzioni penali ed amministrative stabilite fabbricazione
illecita
delle sostanze stesse.
2. Chiunque non osserva
le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è subordinata, è punito,
salvo che il fatto costituisca reato più grave,
con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un
milione a lire quattro milioni.
3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono
sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 86.
Articolo 29
Vigilanza sulla coltivazione raccolta e produzione di
stupefacenti
1. Ai fini della vigilanza
sulle attività di coltivazione,
raccolta e produzione di stupefacenti, i militari della
Guardia di finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni
autorizzate per accertare l'osservanza delle condizioni
imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento
autorizzativo. La periodicità dei controlli è concordata
tra il Ministero della sanità, il Comando generale
della Guardia di finanza e il Ministero dell'agricoltura
e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed estensione
del terreno coltivato, all natura e alla durata del ciclo
agrario.
2. Indipendentemente dalle ispezioni previste dal comma
1, i militari della Guardia di finanza possono eseguire
controlli a carattere straordinario in caso di sospetto
di frode.
3. Per l'espletamento dei
predetti compiti i militari della Guardia di finanza
hanno facoltà di accedere
in qualunque tempo alle coltivazioni, nonché nei
locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano
riscontri sulle giacenze.
4. Le operazioni concernenti la raccolta delle piante
o parti di esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe
debbono essere effettuate alla presenza dei predetti militari.
5. Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente
nelle immediate vicinanze di esse, i militari della Guardia
di finanza esercitano attiva vigilanza al fine di prevenire
e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione
dei prodotti. Ove accertino l'esistenza di coltivazioni
abusive, provvedono alla conta delle piante coltivate ed
alla distruzione delle stesse dopo averne repertato appositi
campioni.
Articolo 30
Eccedenze di produzione
1. Sono tollerate eventuali
eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento
sulle quantità consentite
purché siano denunciate al Ministero della sanità entro
quindici giorni dal momento in cui sono accertate.
2. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi
nell'anno successivo.
3. Chiunque per colpa produce
sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore a quelle consentite
o tollerate è punito con la reclusione sino ad un
anno o con la multa fino a lire venti milioni.
Capo II - Della fabbricazione
Articolo 31
Quote di fabbricazione
1. Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre
di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle
convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto
le quantità delle varie sostanze stupefacenti o
psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di
cui all'articolo 14, che possono essere fabbricate e messe
in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno
successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla
fabbricazione.
2. I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di
cui al comma 1 possono essere aumentati, ove necessario,
nel corso dell'anno al quale si riferiscono.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Sono tollerate eventuali
eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per
cento sulle quantità consentite
purché siano denunciate al Ministero della sanità entro
quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze
sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno
successivo.
5. Chiunque per colpa fabbrica
sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite
o tollerate è punito con la reclusione fino ad un
anno o con la multa fino a lire venti milioni.
Articolo 32
Autorizzazione alla fabbricazione
1. Chiunque intenda ottenere
l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta
di papavero sonnifero
o dall'oppio
dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti
sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi,
deve presentare domanda al Ministero della sanità,
entro il 31 ottobre di ciascun anno.
2. Analoga domanda deve essere presentata, nel termine
indicato nel comma 1, da chi intenda estrarre, trasformare
ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope
3. La domanda deve essere corredata dal certificato di
iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico,
che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia
o in altra disciplina affine.
4. La domanda, corredata del certificato di iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
deve contenere:
a) le generalità del richiedente: titolare dell'impresa
o legale rappresentanza dell'ente che avrà la responsabilità per
quanto riguarda l'osservanza delle norme di legge;
b) la sede, l'ubicazione e, la descrizione dell'ente o
dell'impresa di fabbricazione con descrizione grafica dei
locali adibiti alla lavorazione e al deposito della merce
lavorata o da porsi in lavorazione;
c) le generalità del direttore tecnico che assume
la responsabilità con il titolare dell'impresa o
il legale rappresentante dell'ente;
d) la qualità e i
quantitativi delle materie prime richieste per la lavorazione;
e) le sostanze che si intende
fabbricare, nonché i
procedimenti di estrazione che si intende applicare, con
l'indicazione presumibile delle rese di lavorazione.
5. L'autorizzazione è valida,
oltre che per la fabbricazione di sostanze stupefacenti
e psicotrope,
anche per l'acquisto delle
relative materie prime, nonché per
la vendita dei prodotti ottenuti.
Articolo 33
Idoneità dell'officina
ai fini della fabbricazione
1. Ogni officina deve essere
provvista di locali adibiti esclusivamente alla fabbricazione
delle sostanze
stupefacenti
o psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo,
nonché di locali idonei alla custodia dei prodotti
finiti e delle materie prime occorrenti per la fabbricazione.
2. Il Ministero della sanità accerta
la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.
3. Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio
di officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.
4. Il Ministero della sanità accerta, mediante
ispezione, l'idoneità dell'officina anche ai sensi
dell'articolo 144 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive
modificazioni.
5. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico
del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con
imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione
delle entrate statali.
Articolo 34
Controllo sui cicli di lavorazione
1. Presso ciascun ente o
impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope,
comprese nelle tabelle
I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono essere
dislocati uno o più sottufficiali o militari di
truppa della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata
e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope,
nonché per la sorveglianza a carattere continuativo
durante i cicli di lavorazione.
2. La vigilanza può essere disposta, su richiesta
del Ministero alla sanità, previa intesa con il
Comando generale della Guardia di finanza, anche presso
singoli enti o imprese autorizzati all'impiego
di dette sostanze.
3. Le istruzioni di servizio
sono impartite dal Comando generale della Guardia di
finanza in conformità alle
disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento,
col Ministero della sanità.
4. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o
psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei
militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento
i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di
controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo,
quando la lavorazione si svolga durante la notte.
Articolo 35
Controllo sulle materie prime
1. Il Ministero della sanità esercita il controllo
sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente,
sulle quantità di sostanze stupefacenti psicotrope
comprese nelle tabelle I, II, III, IV e VI di cui all'articolo
14, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina
e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla
ripartizione quantitativa sul mercato.
2. Il Ministro della sanità può limitare
o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze
lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti
o psicotrope.
3. Gli organi specializzati
di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed
improvvise azioni di
controllo
sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero
della sanità.
Capo III - Dell'impiego
Articolo 36
Autorizzazione all'impiego
1. Chiunque intende ottenere
l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti
o psicotrope comprese
nelle tabelle
I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, purché regolarmente
autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve
presentare domanda al Ministero della sanità, secondo
le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 32,
in quanto applicabili.
2. Il Ministero della sanità accerta
se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego
ed alla custodia
delle materie prime e dei prodotti.
3. Il decreto di autorizzazione è valido per l'acquisto
e per l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo,
nonché per la vendita delle preparazioni ottenute.
4. Le spese relative agli accertamenti di cui al comma
2 sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi
sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello
stato di previsione delle entrate statali.
Capo IV - Del commercio all'ingrosso
Articolo 37
Autorizzazione al commercio all'ingrosso
1. Chiunque intende ottenere
l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze
stupefacenti o
psicotrope deve
presentare domanda al Ministero della sanità, separatamente
per ciascun deposito o filiale.
2. Il Ministero della sanità accerta l'idoneità dei
locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle
sostanze e dei prodotti.
3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico
del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con
imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione
delle entrate statali.
4. La domanda corredata da certificato di iscrizione della
camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
deve indicare:
a) la generalità del
titolare o la denominazione dell'impresa commerciale
con l'indicazione del legale rappresentante;
b) la generalità della
persona responsabile del funzionamento dell'esercizio
e l'indicazione dei
requisiti
previsti dall'articolo 188-bis del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
n.1265;
c) l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi
o magazzini nei quali il commercio viene esercito con l'indicazione
dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e
alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al comma
1, con la indicazione delle misure di sicurezza adottate
per i predetti locali;
d) le sostanze, i prodotti
e le specialità medicinali
che si intende commerciare.
5. Il Ministro della sanità,
previ gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione
al
commercio determinando,
ove necessario, le condizioni e le garanzie.