Autorizzazione,
sequestro e distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope
D.P.R.
9 ottobre 1990 n° 309
Titolo
II
Delle
autorizzazioni (artt. 17 - 25)
Articolo
17
Obbligo di autorizzazione
1. Chiunque intenda coltivare,
produrre, fabbricare impiegare, importare, esportare,
ricevere
per transito, commerciare
a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio
sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle
di cui all'articolo 14 deve munirsi dell'autorizzazione
del Ministero della sanità.
2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie,
per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti
o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione
di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.
3. L'importazione, il transito
e l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
da parte di chi è munito
dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono subordinati
alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro
della sanità in conformità delle convenzioni
internazionali e delle disposizioni di cui al titolo V
del presente testo unico.
4. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese
interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui
titolari sono responsabili della tenuta dei registri e
dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni
dei titoli VI e VII del presente testo unico.
5. Il Ministro della sanità, nel concedere l'autorizzazione,
determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle
quali essa è subordinata, sentito il Comando generale
della Guardia di Finanza nonché, quando trattasi
di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste.
6. Il decreto di autorizzazione
ha durata biennale ed è soggetto
alla tassa di concessione governativa.
7. [L'autorizzazione prevista
nel comma 1 è altresì necessaria
per il compimento delle attività di cui al comma
2 dell'articolo 70. Si applicano le disposizioni contenute
nei commi da 2 a 6] (1).
(1) Comma abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 12 aprile 1996,
n. 258.
Articolo 18
Comunicazione dei decreti di autorizzazione
1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati
al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,
al Comando generale della Guardia di finanza e al Comando
generale dell'Arma i carabinieri che impartiscono ai dipendenti
organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.
2. Uguale comunicazione è effettuata
al Servizio centrale antidroga.
Articolo 19
Requisiti soggettivi per l'autorizzazione
1. Le autorizzazioni previste
dal comma 1 dell'articolo 17 sono personali e non possono
essere cedute, né comunque
utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi
forma.
2. Le autorizzazioni medesime
possono essere accordate soltanto ad enti o imprese
il cui titolare
o legale rappresentante,
se trattasi di società, sia di buona condotta e
offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti
deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.
3. Nel caso di enti o imprese
che abbiano più filiali
o de siti è necessaria l'autorizzazione per ciascuna
filiale o deposito. I requisiti previsti dal comma 2 devono
essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale
o al deposito.
4. Nel caso di cessazione
dell'attività autorizzata
o di cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione
o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del
titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente,
l'autorizzazione decade di diritto, senza necessità di
apposito provvedimento.
5. Tuttavia nel caso di
morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o
del legale
rappresentante dell'ente, il
Ministero della sanità può consentire in
via provvisoria, per non oltre il termine perentorio di
tre mesi, la prosecuzione dell'attività autorizzata
sotto la responsabilità del direttore tecnico.
Articolo 20
Rinnovo delle autorizzazioni
1. La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni
deve essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza,
con la procedura stabilita per il rilascio delle singole
autorizzazioni.
2. Nei casi di decadenza
di cui al comma 4 dell'articolo 19, ai fini del rilascio
della
nuova autorizzazione, può essere
ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti
obiettivi rimasti invariati.
Articolo 21
Revoca e sospensione dell'autorizzazione
1. In caso di accertate
irregolarità durante il
corso della coltivazione, della raccolta, della fabbricazione,
trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di
sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a
mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla
legge per il titolare o per il legale rappresentante o
per il direttore tecnico, il Ministro della sanità procede
alla revoca dell'autorizzazione.
2. Il Ministro della sanità può procedere
alla revoca anche in caso di incidente tecnico, di furto,
di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope
o di altre irregolarità verificatesi anche per colpa
del personale addetto.
3. Nei casi previsti dai
commi 1 e 2, qualora il fatto risulti di lieve entità, può essere adottato
un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino
a sei mesi.4. Il provvedimento di revoca o di sospensione
deve essere motivato ed è notificato agli interessati
tramite il sindaco e comunicato all'autorità sanitaria
regionale, alla questura competente per territorio e, ove
occorra, al Comando generale della Guardia di finanza.
5. Nel caso che le irregolarità indicate nel comma
1 concernano esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie,
il Ministro della sanità adotta i provvedimenti
opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste.
Articolo 22
Provvedimenti in caso di
cessazione delle attività autorizzate
1. Nei casi di decadenza,
di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il
Ministro della
sanità, salvo quanto previsto
dall'articolo 23, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni
nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti
o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei
registri previsti dal presente testo unico, nonché al
ritiro del decreto di autorizzazione.
Articolo 23
Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Nell'esercizio delle
facoltà previste dall'articolo
22, il Ministro della sanità può consentire,
su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze
di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori
ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie,
nominativamente indicati.
2. Qualora nel termine di
un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione
delle sostanze stupefacenti
o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate
con le procedure e modalità di cui all'articolo
24.
3. Le sostanze deteriorate
non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte,
osservando
le modalità di
cui all'articolo 25.
4. Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati
a norma del presente articolo deve essere redatto apposito
verbale.
Articolo 24
Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite
1. Le sostanze stupefacenti
o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo
Stato ai sensi
dell'articolo 23
sono poste a disposizione del Ministero della sanità che
effettuate, se necessario, le analisi provvede alla loro
utilizzazione o distruzione.
2. Nel caso di vendita,
qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato,
dedotte
le spese sostenute dallo
Stato, è versato al proprietario. Le somme relative
ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate
con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione
delle entrate statali.
Articolo 25
Distruzione delle sostanze
consegnate o messe a disposizione del Ministero della
sanità
1. La distruzione delle
sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti
dagli articoli
23 e 24 è disposta
con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce
le modalità di attuazione e si avvale di idonee
strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.
2. In tali casi il Ministro
della sanità può,
altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate
che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle
forze di polizia alle operazioni di distruzione.
3. Il verbale relativo alle
operazioni di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero della sanità.