1. Ai fini della vigilanza
e dei controlli previsti dagli articoli 5 e 6 i titolari
delle
autorizzazioni, nonché i
titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire
ai funzionari del Ministero della sanità ed agli
appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti
all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e
vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego,
al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.
Articolo 8
Opposizione alle ispezioni. Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, è punito
con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un
milione a lire dieci milioni chiunque:
a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento
delle ispezioni previste dall'articolo 6;
b) rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba
essere improvvisa o comunque non preannunciata;
c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli
accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure
si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo
7.
Articolo 9
Attribuzioni del Ministro dell'interno
1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie
competenze:
a) esplica le funzioni di
alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione
e la repressione
del traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di coordinamento
generale in materia dei compiti e delle attività delle
forze di polizia; promuove altresì, d'intesa con
il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia
e giustizia, accordi internazionali di collaborazione con
i competenti organismi esteri;
b) partecipa, sul piano
internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri
degli affari esteri
e della sanità,
rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo
dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi
della Comunità economica europea e con qualsiasi
altra organizzazione avente competenza nella materia di
cui al presente testo unico.
Articolo 10
Servizio centrale antidroga
1. Per l'attuazione dei
compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento
e di pianificazione delle forze
di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per
la prevenzione e la repressione del traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia
- direttore generale della pubblica sicurezza si avvale
del Servizio centrale antidroga, già istituito nell'ambito
del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo
35 della legge 10 aprile 1981, n. 121.
2. Ai fini della necessaria
cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione
del traffico
illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene
e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle
polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione internazionale
della polizia criminale (OIPC-Interpol), nonché con
gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti
in Italia.
3. Il Servizio cura, altresì, i rapporti con gli
organismi internazionali interessati alla cooperazione
nelle attività di polizia antidroga.
4. Il servizio prestato
dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza
nell'ambito del
Servizio centrale antidroga è equivalente, agli
effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di
comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.
5. Per le attività del Servizio centrale antidroga,
nonché per gli oneri di cui all'articolo 100 e per
l'avvio del potenziamento di cui all'articolo 101, comma
2, sono stanziati, per il triennio 1990-1992,
6.800 milioni di lire in ragione d'anno.
Articolo 11
Uffici antidroga all'estero
1. Il Dipartimento della
pubblica sicurezza può destinare,
fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto
dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, personale
appartenente al Servizio centrale antidroga, che opererà presso
le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in
qualità di esperti, per lo svolgimento di attività di
studio, osservazione, consulenza e informazione in vista
della promozione della cooperazione contro il traffico
della droga.
2. A tali fini il contingente
previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente
della Repubblica
5 gennaio 1967,
n. 18, è aumentato di una quota di venti unità,
riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga.
3. Per l'assolvimento dei
compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione
e repressione
del traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio centrale
antidroga può costituire uffici operanti fuori del
territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di
cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali
accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti
uffici nei confronti delle autorità locali.
4. Agli uffici di cui al
comma 3 è destinato
personale del Servizio centrale antidroga, nominato con
decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e del tesoro.
5. L'onere derivante dall'attuazione
del presente articolo è valutato
in lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990
per le spese riguardanti il personale e in lire un miliardo
per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990.
Articolo 12
Consultazione e raccordo tra lo Stato le regioni e le
province autonome
1. I compiti di consultazione
e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica,
delle
attività di prevenzione,
di cura e di recupero socio-sanitari delle tossicodipendenze
e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti
o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, secondo le modalità previste
dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando
al l'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione
le problematiche attinenti alla materia di cui al presente
test unico è obbligatoria la presenza del Ministro
per gli affari sociali.
Articolo 13
Tabelle delle sostanze soggette a controllo
1. Le sostanze stupefacenti
o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo
del Ministero
della Sanità sono,
raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo
14, in sei tabelle da approvarsi con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia, sentito l'Istituto superiore di sanità e
il Consiglio superiore di sanità.
2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco
di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni
e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente
anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi
medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.
3. Le variazioni sono apportate
con le stesse modalità indicate
dal comma 1.
4. Il decreto è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
inserito nella successiva edizione
della Farmacopea ufficiale.
5. Il Ministro della sanità con proprio decreto,
con le stesse modalità adottate per l'inserimento
nelle tabelle, dispone in accordo con le convenzioni internazionali
in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, l'esclusione
da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni
che per la loro composizione qualitativa e quantitativa
non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate.
Articolo 14
Criteri per la formazione delle tabelle
1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope
nelle tabelle di cui all'articolo 13 deve essere effettuata
in base ai criteri seguenti:
a) nella tabella I devono essere indicati:
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute
le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero
sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica
da esso estraibili; le sostanze ottenute
per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le
sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili,
per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee
precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi
per la loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante
sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze
ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli
alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante
sul sistema nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che
produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia
capacità di
determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso
ordine o di ordine
superiore a quelle precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che
lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano
effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni
sensoriali;
6) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;
7) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa
provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;
8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla
presente lettera;
b) nella tabella II devono essere indicate:
1) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le
sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano
ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto
farmacologico, ad eccezione di quelle previste nel numero
6) della tabella I;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero
1);
c) nella tabella III devono essere indicate:
1) le sostanze di tipo barbiturico
che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica
o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo
ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici
a lunga durata e di accertato effetto entiepilettico e
i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici
generali, sempreché tutte le dette sostanze non
comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al n.
1;
d) nella tabella IV devono essere indicate:
1) le sostanze di corrente
impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati
concreti
pericoli di induzione
di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori
di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle
I e III, 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui
al numero 1);
e) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni
contenenti le sostanze elencate nelle tabelle di cui alle
lettere a), b), c) e d) quando queste preparazioni, per
la loro composizione qualitativa
e quantitativa e per le
modalità del
loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non
vengano assoggettate
alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte
della loro composizione;
f) nella tabella VI devono
essere indicati i prodotti d'azione ansiolitica, antidepressiva
o psicostimolante
che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di
farmacodipendenza.
2. Nelle tabelle debbono
essere compresi, ai fini della applicazione del presente
testo
unico, tutti gli isomeri,
gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri,
esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi
in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze
ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta
espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle
tabelle debbono essere indicate con la denominazione
comune internazionale
e il nome chimico,
se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana
o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto
di commercio. È tuttavia ritenuto sufficiente, ai
fini della applicazione del presente testo unico che nelle
tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni
della sostanza o del prodotto purché sia idonea
ad identificarlo.
Articolo 15
Adempimenti del Ministero
della sanità e delle
regioni
1. Il Ministero della sanità provvede alla pubblicazione
periodica ed alla diffusione mediante trasmissione alle
regioni ed alle autorità sanitarie locali dei dati
aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle
di cui all'articolo 14, i loro effetti, i metodi di cura
delle tossicodipendenze, l'elenco dei presidi sanitari
specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione
ed alla cura delle
tossicomanie.
2. Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare
le notizie di cui al comma 1 ai singoli medici esercenti
la professione sanitaria.
Articolo 16
Elenco delle imprese autorizzate
1. L'elenco aggiornato degli
enti e delle imprese autorizzati alla coltivazione
e produzione,
alla fabbricazione, all'impiego
e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, con gli estremi di ciascuna autorizzazione
e con la specificazione delle attività autorizzate, è pubblicato
annualmente, a cura del Ministero della sanità,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.