Capo I - Finanziamento di
progetti, concessione di contributi e agevolazioni
Articolo 127
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
1. Il decreto del Ministro
per la solidarietà sociale
di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le
politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata
al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga,
le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali
finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze
e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalità stabilite
dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale
di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi
del presente comma non possono essere inferiori a quelle
dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici
inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza
della tossicodipendenza.
2. La quota del Fondo nazionale
di intervento per la lotta alla droga di cui al comma
1 è ripartita tra le
regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità.
Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale tenuto conto,
per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della
diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati
raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo
1, comma 7.
3. Le province, i comuni
e i loro consorzi, le comunità montane,
le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui
agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative
sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono
presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione
e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza
correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti,
da finanziare a valere sulle disponibilità del Fondo
nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate
a ciascuna regione.
4. Le regioni, sentiti gli
enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della
legge 8 giugno 1990,
n. 142, nonché le
organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle
organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali
che operano sul territorio, come previsto dall'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente
articolo, stabiliscono le modalità, i criteri e
i termini per la presentazione delle domande, nonché la
procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono
i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati
e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli
interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti
volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati
i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad
inviare una relazione al Ministro per la solidarietà sociale
sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo
unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131.
5. Il 25 per cento delle
disponibilità del Fondo
nazionale di cui al comma 1 è destinato al finanziamento
dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero
dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata
promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa
con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della
difesa, della pubblica istruzione, della sanità e
del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati
ai sensi del presente comma sono finalizzati:
a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione
sul territorio nazionale;
b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione
dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;
c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative
assunte dall'Unione europea;
d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;
e) alla formazione del personale nei settori di specifica
competenza;
f) alla realizzazione di programmi di educazione alla
salute;
g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali
e locali.
6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse
ai progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le
visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
7. Con atto di indirizzo
e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro
per la
solidarietà sociale, previo parere delle commissioni
parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori
sociali di cui all'articolo 132, sono stabiliti i criteri
generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti
di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti
finalità:
a) realizzazione di progetti
integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria
e terziaria, compresi
quelli volti alla riduzione del danno purché finalizzati
al recupero psico-fisico della persona;
b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento
lavorativo dei tossicodipendenti;
c) diffusione sul territorio
di servizi sociali e sanitari di primo intervento,
come le unità di
strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza
e di
orientamento telefonico;
d) individuazione di indicatori
per la verifica della qualità degli interventi
e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;
e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati
alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto,
responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni
centrali;
f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti
che operano nel settore della tossicodipendenza a livello
regionale;
g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti
sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza correlata,
orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di
intervento a rete;
h) educazione alla salute.
8. I progetti di cui alle
lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la
somministrazione delle
sostanze
stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo
14 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale,
fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti
e ai servizi interamente gestiti dalle aziende unità sanitarie
locali e purché i dosaggi somministrati e la durata
del trattamento abbiano la esclusiva finalità clinico-terapeutica
di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.
9. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro
per la solidarietà sociale, promuove, sentite le
competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di
linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del
danno di cui al comma 7, lettera a).
10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura
di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti
di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del
Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
11. Per l'esame istruttorio
dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate
al comma 5 e per l'attività di
supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di coordinamento
per l'azione antidroga, è istituita, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione
presieduta da un esperto o da un dirigente generale in
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
designato dal Ministro per la solidarietà sociale
e composta da nove esperti nei campi della prevenzione
e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori:
sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico, psicologico,
sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico
e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della
commissione è preposto un funzionario della carriera
direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Gli oneri per il funzionamento della commissione sono
valutati in lire 200 milioni annue.
12. L'organizzazione e il
funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento
per l'azione antidroga sono
disciplinati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza
dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate,
disciplinata con il medesimo decreto (7).
(1) Articolo così modificato
dall'art. 1, L. 18 febbraio 1999, n. 45
Articolo 128
Contributi
1. Per la costruzione, l'ampliamento
o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche
il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale
(CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante
del Ministro per gli affari sociali, può concedere
agli enti di cui all'art. 11 un contributo in conto capitale
fino alla totale copertura della spesa necessaria.
2. La concessione di detto
contributo, secondo le procedure dei programmi straordinari
attivati dal
CER ai sensi dell'art.
3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978,
n. 457, comporta un vincolo decennale di destinazione dell'immobile
a sede di comunità terapeutica residenziale o diurna
per tossicodipendenti ed è subordinata alla previa
autorizzazione alla realizzazione dell'opera.
3. I contributi sono ripartiti tra le regioni in proporzione
al numero di tossicodipendenti assistiti sulla base delle
rilevazioni dell'Osservatorio permanente di cui all'art.
132 e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non
inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'art.
1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218.
4. All'onere derivante dall'attuazione
del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi
per ciascuno
degli anni 1990,
1991 e 1992, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità della
sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita
ai sensi dell'art. 10 dea legge 5 agosto 1978, n. 457.
Articolo 129
Concessione di strutture appartenenti allo Stato
1. Agli enti locali, alle
unità sanitarie locali
e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono
essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno
decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato
di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici,
strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio
e dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura recupero
di tossicodipendenti, nonché per realizzare centri
e case di lavoro per i riabilitati.
2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare
opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento
delle strutture attingendo ai finanziamenti di cui all'art.
128 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.
3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
dell'art. 1, comma 1, 4, 5 e 6, dell'art. 2 della legge
11 luglio 1986, n. 390.
Articolo 130
Concessione delle strutture degli enti locali
1. Le regioni, le province
autonome, gli enti locali, nonché i loro enti strumentali e ausiliari possono
concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di cui all'art.
115, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle
lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 116, beni immobili
di loro proprietà con vincolo di destinazione alle
attività di prevenzione, recupero e reinserimento
anche lavorativo dei tossicodipendenti, disciplinate dal
presente testo unico.
2. L'uso è disciplinato con apposita convenzione
che ne fissa la durata, stabilisce le modalità di
controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione
del rapporto, e disciplina le modalità di autorizzazione
ad apportare modificazioni o addizioni al bene, anche mediante
utilizzazione dei contributi di cui all'art. 128.
Articolo 131
Relazione al Parlamento
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, anche
sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni,
presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione
al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze
in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti,
sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull'attività relativa
alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno
delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento
e recupero dei tossicodipendenti (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 1, L. 18 febbraio 1999, n. 45.
Articolo 132
Consulta degli esperti e degli operatori sociali
1. Presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali è istituita
la Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle
tossicodipendenze
composta da 70 membri.
2. La Consulta è nominata con decreto del Ministro
per la solidarietà sociale tra gli esperti di comprovata
professionalità e gli operatori dei servizi pubblici
e del privato sociale ed è convocata periodicamente
dallo stesso Ministro in seduta plenaria o in sessioni
di lavoro per argomenti al fine di esaminare temi e problemi
connessi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze
e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
pari a lire 400 milioni annue, sono a carico del Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui
all'articolo 127 (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 1, L. 18 febbraio 1999, n. 45.
Articolo 133
Province autonome di Trento e Bolzano
1. Le province autonome
di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie
competenze, alle finalità di
cui all'art. 131 secondo le modalità stabilite dai
rispettivi ordinamenti.
Articolo 134
Progetti per l'occupazione di tossicodipendenti
1. I contributi di cui all'art. 132 sono destinati, nella
misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per
l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato
il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi
nel mondo del lavoro.
2. I progetti possono essere
elaborati dalle comunità terapeutiche
e dalle cooperative operanti per l'inserimento lavorativo
tanto autonomamente quanto in collaborazione con imprese
pubbliche e private e con cooperative e con il concorso,
anche in veste propositiva, delle agenzie per l'impiego.
I progetti sono inviati al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che, entro sessanta giorni dalla loro
recezione, esprime alla Commissione di cui all'art. 134
un parere sulla fattibilità e sulla congruità economico-finanziaria,
nonché sulla validità del progetto con riferimento
alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono
prevedere una prima fase di formazione del personale e
possono realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica.
3. La Commissione, acquisito il parere del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, autorizza la realizzazione
del progetto e l'anticipazione dei fondi necessari.
Articolo 135
Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS
1. Il Ministro di grazia
e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità e per gli affari sociali,
approva uno più programmi finalizzati alla prevenzione
ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario,
al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti
detenuti.
2. Il Ministro di grazia
e giustizia può realizzare
i suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture esterne,
mediante apposite convenzioni, tanto per i detenuti in
espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di
giudizio.
3. Il Ministero di grazia
e giustizia dovrà attivare
corsi di addestramento e riqualificazione del personale
dell'amministrazione penitenziaria.
4. L'onere derivante dall'attuazione
del presente articolo è determinato
in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.
Capo II - Abrogazioni
Articolo 136
Abrogazioni
1. Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad
eccezione dell'art. 1, per quanto concerne l'Ufficio centrale
stupefacenti, gli articoli 447 e 729 del codice penale
e ogni altra forma in contrasto con il presente testo unico.
2. Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80-bis,
82 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
3. Sono abrogati gli articoli 227 e 228 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.