Interventi
preventivi, curativi e riabilitativi
(artt. 120 - 126)
Articolo 120
Terapia volontaria e anonimato
1. Chiunque fa uso personale
di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere
al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere
sottoposto ad accertamenti
diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
2. Qualora si tratti di
persona minore di età o
incapace di intendere e di volere la richiesta di intervento
può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato,
da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale
o la tutela.
3. Gli interessati, a loro
richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti
con i servizi,
i presidi e
le strutture dell'unità sanitarie locali, nonché con
i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto
o dipendente.
4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone
dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono,
in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico
per le tossicodipendenze.
[5. In ogni caso, salvo
quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato
del proprio diritto
all'anonimato
secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare
al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le
generalità dell'interessato, la professione, il
grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e
i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate].
6. Coloro che hanno chiesto
l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria
non contenga le
generalità né altri
dati che valgano alla loro identificazione.
7.
I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze
non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto
per ragione della propria professione, né davanti
all'autorità giudiziaria né davanti ad altra
autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni
dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono
le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni
dell'art. 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
La presente norma si applica anche a coloro che operano
presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno
stipulato le convenzioni di cui all'art. 117.
8. Ogni regione o provincia
autonoma provvederà ad
elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria
da distribuire, tramite l'ordine dei medici-chirurghi e
degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi
sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le
province autonome provvedono agli adempimenti di cui al
presente comma.
9. Il modello di scheda
sanitaria dovrà prevedere
un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato
del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.
Articolo 121
Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze
[1. L'esercente la professione medica che visita o assiste
persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o
psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico
per le tossicodipendenze competente per territorio. La
segnalazione avviene fermo restando l'obbligo dell'anonimato].
2. L'autorità giudiziaria
o il prefetto nel corso del procedimento, quando venga
a conoscenza
di persone
che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze
competente per territorio.
3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi
di cui al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona
segnalata per la definizione di un programma terapeutico
e socio-riabilitativo.
Articolo 122
Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo
1. Il servizio pubblico
per le tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti
e sentito l'interessato,
che può farsi
assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare
anche agli accertamenti necessari, definisce un programma
terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere,
ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo
consentano, in collaborazione con i centri di cui all'art.
114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale
e delle associazioni di cui all'art. 115, iniziative volte
ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento
e la formazione professionale, attività di pubblica
utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito
del programma, in casi di riconosciute necessità ed
urgenza, il servizio per le tossicodipendenze può disporre
l'effettuazione di terapie di disintossicazione, nonché trattamenti
psico-sociali e farmacologici adeguati.
Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione
del programma da parte del tossicodipendente.
2. Il programma deve essere
formulato nel rispetto della dignità della persona,
tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro
e di studio delle
condizioni di
vita familiare e sociale dell'assuntore.
3. Il programma è attuato
presso strutture del servizio pubblico o presso strutture
riabilitative
iscritte
in un albo regionale o provinciale o, in alternativa, con
l'assistenza del medico di fiducia.
4. Quando l'interessato
ritenga di attuare il programma presso strutture riabilitative
iscritte in
un albo regionale
o provinciale, la scelta può cadere su qualsiasi
struttura situata nel territorio nazionale, ovvero iscritta
negli albi ai sensi dell'art. 116, comma 5, secondo periodo,
che dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.
5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario
delle segnalazioni previste nell'art. 121 ovvero del provvedimento
i cui all'art. 75, comma 9, definisce, entro dieci giorni
decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o
del provvedimento suindicato, il programma terapeutico
e socio-riabilitativo.
Articolo 123
Verifica del trattamento in regime di sospensione del
procedimento o di esecuzione della pena
1. Per tutti i soggetti
il cui trattamento sia stato disposto in regime di
sospensione del procedimento
o di sospensione
dell'esecuzione della pena ai sensi del presente testo
unico, viene trasmessa dalla unità sanitaria locale
competente per territorio, su richiesta dell'autorità che
ha disposto la sospensione, una relazione secondo modalità definite
con decreto del Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia, relativamente all'andamento
del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati
conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso,
in termini di cessazione di assunzione delle sostanze di
cui alle tabelle I, II, III, IV dell'art. 14.
Articolo 124
Lavoratori tossicodipendenti
1. I lavoratori di cui viene
accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono
accedere ai programmi
terapeutici e di
riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie
locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e
socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno
diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo
in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta
all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque,
per un periodo non superiore a tre anni.
2. I contratti collettivi
di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego
possono determinare
specifiche
modalità per l'esercizio della facoltà di
cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina
contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento
terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini
normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa
senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni
equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente,
possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa
senza assegni per concorrere al programma terapeutico e
socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio
per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
3. Per la sostituzione dei
lavoratori di cui al comma 1 è consentito il
ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi
dell'art. 1, secondo comma
lettera
b), della legge 18 aprile 1962, n. 230.
Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato
non possono avere una durata superiore ad un anno.
4. Sono fatte salve le disposizioni
vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti
psico-fisici
e attitudinali
per l'accesso all'impiego, nonché quelle che, per
il personale delle Forze armate e di polizia, per quello
che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza
e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'art.
2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la
sospensione e la destituzione dal servizio.
Articolo 125
Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
1. Gli appartenenti alle
categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano
rischi per la sicurezza,
la incolumità e
la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura
di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento
di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in
servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
2. Il decreto di cui al
comma 1 determina anche la periodicità degli
accertamenti e le relative modalità.
3. In caso di accertamento
dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto
di lavoro il datore di lavoro è tenuto
a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione
che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e
la salute dei terzi.
4. In caso di inosservanza
delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore
di lavoro è punito
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da
lire dieci milioni
a lire cinquanta milioni (1).
(1) Così modificato
dall'art. 27, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Articolo 126
Accompagnamento del tossicodipendente in affidamento
1. Durante il periodo di
affidamento di cui all'art. 94 e all'art. 4-sexies
del decreto-legge 22 aprile 1985,
n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1985, n. 297, il responsabile della comunità può accompagnare
o far accompagnare da persona di sua fiducia il tossicodipendente
fuori della comunità in casi di necessità o
di urgenza dipendenti da ragioni di assistenza sanitaria
o da gravi motivi familiari dandone immediata comunicazione
all'autorità giudiziaria.