Titolo
X Attribuzioni
regionali, provinciali e locali.
Servizi per le tossicodipendenze
(artt. 113 - 119)
Articolo 113
Prevenzione ed interventi da parte delle regioni e delle
province autonome
1. Le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope sono esercitate dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
secondo i principi del presente testo unico.
2. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in
ordine ai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria
ai tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano, tra
l'altro, le seguenti funzioni:
a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie
e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti
con la famiglia;
b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare
lo stato di tossicodipendenza;
c) individuazione del programma farmacologico o delle
terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie
in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce
di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;
d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma
terapeutico e socio-riabilitativo da svolgersi anche a
mezzo di altre strutture individuate dalla regione;
e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta
di interventi di informazione e prevenzione;
f) predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche
e private che operano nel settore delle tossicodipendenze
e raccordo tra queste, i servizi e, ove costituiti, i consorzi,
i centri e le associazioni di cui all'art. 114;
g) rilevazione dei dati statistici relativi a interventi
dei servizi.
3. Detti servizi, istituiti
presso le unità sanitarie
locali singole o associate, rivestono carattere interdisciplinare
e si avvalgono di personale qualificato per la diagnosi,
la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
Articolo 114
Compiti di assistenza degli enti locali
1. Nell'ambito delle funzioni
socio-assistenziali di propria competenza i comuni
e le comunità montane,
avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all'art.
115, perseguono,
anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi
centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni,
senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti
obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti;
a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento
sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma
diretta o indiretta, di interventi programmati;
b) rilevazione ed analisi,
anche in collaborazione con le autorità scolastiche,
delle cause locali di disagio familiare e sociale che
favoriscono il disadattamento
dei
giovani e la dispersione scolastica;
c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del
tossicodipendente.
2. Il perseguimento degli
obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane
o dalle loro associazioni alle competenti unità sanitarie
locali.
Articolo 115
Enti ausiliari
1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi
ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze
costituiti dalle unità sanitarie locali, singole
o associate, ed i centri previsti dall'art.
114 possono avvalersi della
collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti
ausiliari di cui
all'art. 116
che svolgono senza fine di lucro la loro attività con
finalità di prevenzione del disagio psico-
sociale, assistenza, cura,
riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendente
ovvero di associazioni, di enti di
loro emanazione con finalità di educazione dei giovani,
di sviluppo socio-culturale della personalità, di
formazione professionale e di orientamento al lavoro.
2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli
articoli 113 e 114 possono autorizzare perone idonee a
frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di
partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento
sociale degli assistiti.
Articolo 116
Albi regionali e provinciali
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale,
istituiscono un albo degli enti di cui all'art. 115 che
gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento
sociale dei tossicodipendenti.
2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria
per lo svolgimento delle attività indicate nell'art.
115 ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti
minimi:
a) personalità giuridica
di diritto pubblico o privato o natura di associazione
riconosciuta o riconoscibile
ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate
al tipo di attività prescelta;
c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.
3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato
con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi
di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti
specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del comma 4.
4. Le regioni e le province
autonome, tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione
di ciascuno degli
enti
di cui all'art. 115, stabiliscono gli eventuali requisiti
specifici, le modalità di accertamento e certificazione
dei requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2
e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.
5. Gli enti ed associazioni
iscritti in un albo che hanno più sedi operative, in Italia o all'estero, devono
iscriverle separatamente ciascuna sull'albo territorialmente
competente; dette sedi debbono possedere i requisiti indicati
alle lettere b) e c) del comma 2. Per le sedi operative
situate all'estero è territorialmente competente
l'albo presso il quale è stata iscritta la sede
centrale o, in subordine, l'albo presso il quale è stata
effettuata la prima iscrizione.
6. L'iscrizione all'albo è condizione
necessaria oltre che per la stipula delle convenzioni
di cui all'art.
117, per:
a) l'impiego degli enti
per le finalità di
cui all'art. 94;
b) l'utilizzazione delle
sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora
ai sensi dell'art. 281
del codice di
procedura penale, nonché dell'art. 47-ter della
legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'art. 13 della
legge 10 ottobre 1986, n. 663;
c) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 131 e
132;
d) l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui
all'art. 105, comma 6, e le utilizzazioni di personale
docente di cui al medesimo art. 105, comma 7.
7. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano istituiscono altresì speciali
albi degli enti e delle persone che gestiscono con
fini di
strutture per
la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
8. Per le finalità indicate
nel comma 1 dell'art. 65 del testo unico delle imposte
sui redditi,
approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui
al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali
fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo.
Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme
percepite tra gli enti di cui all'art. 115, secondo i programmi
da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle
rispettive assemblee.
9. Nel caso le regioni e
le province autonome non provvedano ad istituire gli
albi di cui al presente
articolo gli enti
di cui all'art. 115 sono temporaneamente registrati dalle
regioni e dalle province autonome, ai fini dei benefici
previsti dalla citata legge, sulla base di certificazione
notarile attestante il possesso dei requisiti di cui al
comma 2, lettera a), e di autocertificazione dei requisiti
di cui al comma 2, lettere b) e c). I predetti enti, in
caso siano successivamente ammessi all'iscrizione agli
albi, conservano come anzianità di iscrizione la
data della suddetta registrazione.
Articolo 117
Convenzioni
1. L'esercizio delle funzioni
di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento indicate
negli articoli
113 e 114, nonché la
realizzazione di ogni altra opportuna iniziativa della
regione o degli enti locali potranno essere attuati mediante
apposite convenzioni da stipularsi tra le unità sanitarie
locali, gli enti ed i centri di cui all'art. 114 e gli
enti, le cooperative di solidarietà sociale o le
associazioni iscritti nell'albo regionale o provinciale.
2. Le convenzioni con gli
enti, le cooperative di solidarietà sociale
e le associazioni aventi sedi operative in territorio estero
devono coprire per tali sedi anche gli oneri per le prestazioni
di assistenza
sanitaria. Le convenzioni
devono prevedere l'obbligo di comunicare all'ente concedente
il numero degli assistiti
ed i risultati conseguiti nella attività di prevenzione
e recupero.
3. Le convenzioni dovranno
essere conformi allo schema-tipo predisposto dal Ministro
della sanità ed
a quello predisposto dal Ministro di grazia e giustizia
ai fini
di cui all'art. 94.
4. L'attività di enti, cooperative di solidarietà sociale
e associazioni in esecuzione delle convenzioni è svolta
in collegamento con il servizio pubblico che ha indirizzato
il tossicodipendente ed è sottoposta al controllo
e agli indirizzi di programmazione della regione in materia.
Articolo 118
Organizzazione dei servizi
per le tossicodipendenze presso le unità sanitarie
locali
1. In attesa di un riordino
della normativa riguardante i servizi sociali, il Ministro
della sanità, di
concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio
decreto l'organico
e le
caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi
per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unità sanitaria
locale.
2. Il decreto dovrà uniformarsi
ai seguenti criteri direttivi:
a) l'organico dei servizi
deve prevedere le figure professionali del medico,
dello psicologo, dell'assistente
sociale, dell'infermiere,
dell'educatore professionale e di comunità in numero
necessario a svolgere attività di prevenzione, di
cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali;
b) il servizio deve svolgere
un'attività nell'arco
completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi
relativi al trattamento della sieropositività nei
tossicodipendenti, anche in relazione alle problematiche
della sessualità, della procreazione e della gravidanza,
operando anche in collegamento con i consultori familiari,
con particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio
della infezione da HIV.
3. Entro sessanta giorni
dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni
unità sanitaria locale è istituito
almeno un servizio per le tossicodipendenze in conformità alle
disposizioni del citato decreto.
Qualora le unità sanitarie locali non provvedano
entro il termine indicato, il presidente della giunta regionale
nomina un commissario ad acta il quale istituisce il servizio
reperendo il personale necessario anche in deroga alle
normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e
sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi trenta
giorni dal termine di cui al primo periodo il presidente
della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario
ad acta, quest'ultimo è nominato con decreto del
Ministro della sanità.
4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi
pubblici per le tossicodipendenze, valutato per la fase
di avvio in lire 30 miliardi per l'anno 1990 e in lire
240 miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni 1991
e 1992, si provvede:
a) per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente
importo a valere sul Fondo nazionale di intervento per
la lotta alla droga di cui all'art. 127;
b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti
quote del Fondo sanitario nazionale vincolate allo scopo
ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n.
887.
Articolo 119
Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero
1. Il Ministro della sanità d'intesa con il Ministro
degli affari esteri, in base alle disposizioni dell'art.
37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura, tramite
convenzioni o accordi bilaterali con i singoli Paesi, ai
tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero, il
soccorso immediato, l'assistenza sanitaria e la organizzazione,
dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in Italia
fornendo apposita comunicazione alle competenti unità sanitarie
locali per successivi interventi.