(1)
Articolo così modificato dall'art. 1, L. 18 febbraio
1999, n. 45
Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza
ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti
1.
È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione
antidroga.
2.
Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari
esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
della difesa, della pubblica istruzione, della sanità,
del lavoro e della previdenza sociale, dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri
per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi
istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonché
dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
3.
Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate
al Ministro per gli affari sociali.
4.
Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare
altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5.
Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione
della politica generale di prevenzione e di intervento contro
la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti
o psicotrope, a livello interno ed internazionale.
6.
Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio
della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività
amministrative di competenza delle regioni nel settore.
7.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali è istituito un Osservatorio
permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza,
secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per la solidarietà
sociale disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione
e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare
lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127,
comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente.
8.
L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri
diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente
dati:
a)
sulla entità della popolazione tossicodipendente
anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte
e sul rapporto tra le caratteristi che del mercato del lavoro
e delle attività lavorative e l'assunzione di sostanze
stupefacenti e psicotrope;
b)
sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici
e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e
riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti
al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli
istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero
di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative
e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese,
distinguendo se presso strutture pubbliche o private;
c)
sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti,
in particolare per quanto riguarda la somministrazione di
metadone, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia
delle patologie correlate, nonché sulla produzione
e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
d)
sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali
in materia di informazione e prevenzione;
e)
sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle
sostanze stupefacenti o psicotrope;
f)
sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore
della prevenzione e repressione del traffico illecito delle
sostanze stupefacenti o psicotrope;
g)
sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti
dal presente testo unico;
h)
sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze
e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.
9.
I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
delle finanze, della difesa, della sanità, della
pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale,
nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere
all'osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo
e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno
e dicembre.
10.
L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle
amministrazioni locali, può richiedere ulteriori
dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che
è tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che
possano violare il diritto all'anonimato.
11.
Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni
dall'Osservatorio.
12.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i
Ministri della sanità, della pubblica istruzione,
della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne
informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti
dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché
sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale
del traffico di tali sostanze.
13.
Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso
i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati,
attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché
attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici
di informazione e di consulenza e sono finanziate nella
misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla
quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga destinata agli interventi previsti dall'articolo 127.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per
la solidarietà sociale da lui delegato determina,
con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità
delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle
risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti
radiofoniche e televisive nazionali e locali nonché
a favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare
sul territorio nazionale.
14.
[Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 gennaio
di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati
relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle
strategie e sugli obiettivi raggiunti, nonché sugli
indirizzi che saranno seguiti].
15.
Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale
di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza
nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle
sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti
pubblici e privati che esplicano la loro attività
nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza.
Le
conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento
anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione
antidroga dettate dall'esperienza applicativa.
16.
L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali,
all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle
materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti
o psicotrope.
17.
L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative
di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento
alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il
loro sostentamento.
18.
A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia
con i Paesi in via di sviluppo.
Articolo
2
Attribuzioni
del Ministro della sanità
1.
Il Ministro della sanità, nell'ambito delle proprie
competenze:
a)
determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli
indirizzi per le attività di prevenzione del consumo
e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope
e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei
soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope
e da alcool;
b)
partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la
Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di controllo
sugli stupefacenti del Coniglio economico e sociale delle
Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il
controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti
organismi della Comunità economica europea e con
ogni altra organizzazione internazionale avente competenza
nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine
cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità
di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate,
esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle quantità
disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;
c)
determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli
indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano
e delle unità sanitarie locali, concernente le dipendenze
da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope;
d)
concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione,
la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione,
l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la
detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché
quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione,
l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili
di impiego per la produzione di sostanze
stupefacenti
o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 70;
e)
stabilisce con proprio decreto:
1)
l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione,
all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti
o psicotrope, nonché di quelle di cui al comma 1
dell'articolo 70;
2)
le tabelle di cui all'articolo 13, sentito l'Istituto superiore
di sanità, curandone il tempestivo aggiornamento;
3)
le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti
sostanze stupefacenti o psicotrope;
4)
(i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi)
(1);
(1)
abrogato dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171.
f)
verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque
anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro
capacità di indurre dipendenza nei consumatori;
g)
promuove, in collaborazione con i Ministri dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e
giustizia, studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici,
tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali,
educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool
e tabacco;
h)
promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte
a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti,
favorendo anche l'immissione nel mercato di siringhe monouso
autobloccanti.
Articolo
3
Istituzione
del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze
stupefacenti o psicotrope
1.
È istituito presso il Ministero della sanità
il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze
stupefacenti o psicotrope.
2.
Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento
per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle
dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale,
con parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale.
Inoltre provvede a:
a)
raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa
l'andamento dei consumi, delle violazioni delle norme sulla
circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione
da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope;
b)
raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle regioni
relativi all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti
o psicotrope e da alcool, nonché agli interventi
i prevenzione, di cura e di recupero sociale e presentare
annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della
sanità;
c)
raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi
pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool,
ai contributi ad essi singolarmente erogati, nonché
al numero degli utenti assistiti ed ai risultati conseguiti
nelle attività di recupero e prevenzione messe in
atto;
d)
esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia
di sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali è
competente il Ministro della sanità;
e)
esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanità,
il parere motivato in ordine alla concessione di licenza
di importazione di materie prime per la produzione e l'impiego
delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
f)
procedere all'accertamento qualitativo e quantitativo delle
sostanze stupefacenti o psicotrope messe a disposizione
del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo
87;
g)
elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere
nelle confezioni commerciali di solventi inalabili;
h)
individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze
stupefacenti o psicotrope.
3.
Il Servizio centrale per gli eventuali controlli analitici,
si avvale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità
o di istituti universitari.
Articolo
4
Composizione
del servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze
stupefacenti o psicotrope
1.
Al servizio centrale per le dipendenze da alcool e stanze
stupefacenti o psicotrope è preposto un dirigente
generale del Ministero della sanità.
2.
Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale
articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza
da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione
delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie
correlate, all'alcoolismo e al tabagismo preponendovi i
dirigenti di cui al comma 3.
3.
Nella tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
il quadro A, livello di funzione C, è incrementato
di una unità;
b)
il quadro C, livello di funzione D, è incrementato
di due unità;
c)
il quadro C, livello di funzione E, è incrementato
di quattro unità.
4.
All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo,
valutato in lire 360 milioni per ciascuno egli esercizi
1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di pari
importo dello stanziamento di cui all'articolo 39, comma
2, della legge 26 giugno 1990, n. 162.
5.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo
5
Controllo
e vigilanza
1.
Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero
della sanità si avvale normalmente dei nuclei specializzati
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della Guardia
di finanza, dell'Arma dei carabinieri e, nei casi urgenti,
di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica. Per
quanto riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili
l'azione è coordinata con le capitanerie di porto
o con i comandi di aeroporto.
Articolo
6
Modalità
della vigilanza
1.
La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla
coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio
e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, è esercitata dal Ministero
della sanità.
2.
La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie
e straordinarie.
3.
Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni
due anni, salvo quanto stabilito dall'articolo 29.
4.
Il Ministero della sanità può disporre in
ogni tempo ispezioni straordinarie.
5.
Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanità
può avvalersi della collaborazione degli organi di
polizia, i quali comunque hanno facoltà di accedere
in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività
previste dai titoli III, IV, V, VI e VII del presente testo
unico.
6.
La Guardia di finanza può eseguire ispezioni straordinarie
in ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla
fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando
sussistano sospetti di attività illecite.