Visto
l'art. 37 della legge 26 giugno 1990, n. 162, recante
delega al Governo per l'emanazione di un testo unico
in cui devono essere riunite e coordinate tra loro
le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1975,
n. 685, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297,
del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988,
n. 176, del codice di procedura penale e della citata
legge n. 162 del 1990;
Udito
il parere delle competenti commissioni parlamentari
espresso dal Senato della Repubblica in data 5 agosto
1990 e dalla Camera dei deputati in data settembre
1990;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 4 ottobre 1990;
Viste
le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni del 31 luglio 1990 e del 4 ottobre 1990;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 settembre 1990, pubblicato nel a Gazzetta Ufficiale
n. 219 del 19 settembre 1990, con il quale il Presidente
del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro
per gli affari sociali ad esercitare ogni funzione
a lui attribuita dalla legge 26 giugno 1990, n. 162;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari sociali, di concerto
con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia,
delle finanze, del tesoro, della difesa, della pubblica
istruzione del lavoro e della previdenza sociale e
della sanità;
Emana
il seguente decreto:
1.
1. È approvato l'unito testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, composto di 136
articoli e vistato da Ministro proponente.
Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza